Cassazione Penale, Sentenza n. 14679/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame del decreto di sequestro preventivo per equivalente di euro 1.574.250 (ripartito in parti uguali tra sei indagati). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Massini in ordine alla quantificazione del profitto nei reati commessi in concorso, sostenendo che al posto della ripartizione paritaria andava sequestrato solo l'effettivo compenso percepito dall'Angele' (es. 1.750 euro mensili); 2) vizio di motivazione sull'attribuzione dello status di amministratore di fatto della Co.Ro.Edile, deducendo mancanza di prove e documentazione contraria prodotta dalla difesa; 3) errore sull'elemento del periculum in mora relativo al bene immobiliare sequestrato, sostenendo che sull'immobile gravava un'ipoteca che rendeva impossibile il rischio di dissipazione o alienazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in realtà deducesse carenze o contraddizioni della motivazione dei giudici di merito, censure non sindacabili in Cassazione se la motivazione esiste e non è meramente apparente. Sulla questione Massini, la Corte ha confermato che il principio richiede la determinazione della quota di arricchimento di ciascun concorrente, ma che in fase di indagini preliminari tale quantificazione può non essere possibile: in tale ipotesi è legittima la ripartizione sussidiaria in parti uguali. Quanto al ruolo di amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia dato adeguata motivazione valorizzando elementi di fatto (intercettazioni) che giustificano la qualificazione. Sul periculum in mora la Corte ha condiviso la valutazione del riesame: il fatto che l'immobile fosse gravato da ipoteca non esclude il pericolo, potendo anzi ridurre il patrimonio disponibile e rendere più urgente il sequestro. Conseguenze: improcedibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 20/03/2026.
Norme richiamate
Norma penale contestata: truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche. Dal testo emerge che i fondi regionali ottenuti sarebbero il profitto del reato soggetto a sequestro/confisca
Disciplina del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP; il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse ai sensi di tale articolo è limitato ai profili di illegittimità di diritto
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze ex art. 324 è consentito solo per violazione di legge; la Corte lo interpreta restringendo la sindacabilità delle censure motivazionali salvo che la motivazione sia assente o meramente apparente
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge): nel caso la Corte ha ritenuto che le censure sollevate siano in sostanza di carattere motivazionale non idonee ad integrare una violazione di legge
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti per la motivazione in cassazione: il ricorso doveva essere motivato nei limiti strettamente necessari alla decisione; Corte osserva che i motivi denunciavano essenzialmente insufficienza della motivazione
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla trattazione del ricorso nelle forme del contraddittorio scritto e termini per la richiesta di trattazione orale; nel caso non è stata richiesta la trattazione orale e il procedimento si è svolto in forma scritta
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità e la possibilità di infliggere ammende; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Sezioni Unite, sentenza n. 13783/2024 (Massini)
Principio giurisprudenziale richiamato: in caso di concorso di persone nel reato la confisca (o il sequestro finalizzato alla confisca) deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito; se non è possibile individuare la quota spettante, è ammissibile una ripartizione sussidiaria in parti uguali. La Corte ha chiarito che tale determinazione è questione di fatto di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se manca una motivazione idonea
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a criticare l'adeguatezza o la coerenza della motivazione dei giudici di merito se la motivazione esiste e non è meramente apparente: le doglianze devono configurare concretamente una violazione di legge
- In ipotesi di concorso nel reato la quantificazione del profitto spettante a ciascun concorrente è questione di merito; in fase di indagini preliminari, quando non è possibile una quantificazione precisa, è legittimo ricorrere al criterio sussidiario della ripartizione in parti uguali (principio Massini)
- L'imputazione cautelare non vincola il giudice ai fini della quantificazione del profitto sequestrabile: la mera indicazione nel capo d'imputazione di un compenso non esclude che il profitto concreto possa essere più ampio o distribuito diversamente
- Per dimostrare l'assenza dello status di amministratore di fatto occorre sollevare e provare elementi fattuali che rendano insufficiente la qualificazione fatta dal giudice; critiche meramente prospettiche alla valutazione delle intercettazioni sono difficilmente sindacabili in Cassazione
- L'esistenza di un'ipoteca su un bene non esclude il periculum in mora ai fini del sequestro preventivo e può, anzi, essere considerata elemento che aggrava la fragilità del patrimonio disponibile e rende più urgente il vincolo conservativo
- Ricorsi per cassazione contro ordinanze cautelari richiedono particolare attenzione: dedurre esclusivamente vizi motivazionali o contestare valutazioni di fatto espone all'inammissibilità e a sanzioni economiche
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