Cassazione Civile, Ordinanza n. 28713/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di rettifica per classamento catastale. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva deciso la causa in favore della contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma non avesse provato la delega necessaria per sottoscrivere l'atto di gravame. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 2, e 53 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice regionale aveva erroneamente preteso la prova di una speciale delega di firma, nonostante nei gradi di merito gli uffici periferici dell'Agenzia siano legittimati a stare in giudizio e a essere rappresentati dal direttore o da altro soggetto preposto al reparto competente, senza necessità di procura speciale, salvo contestazione e prova dell'usurpazione del potere o della non appartenenza all'ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, gli uffici periferici dell'Agenzia sono legittimati a partecipare al giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, quale soggetto da considerarsi delegato in via generale, senza necessità di una speciale procura, salvo che la controparte eccepisca e provi la non appartenenza all'ufficio o l'usurpazione del potere. Poiché la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per la sola mancata allegazione della delega di firma, senza che la contribuente avesse provato una posizione abusiva del sottoscrittore, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso.
art. 10 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma violata; la Corte ne fa applicazione nel quadro della legittimazione dell'ufficio periferico a stare in giudizio nel processo tributario.
art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma violata; la Corte lo collega alla rappresentanza dell'ufficio dell'Agenzia nel giudizio tributario.
art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma violata; attiene alla proposizione dell'appello nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge.
art. 66 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
richiamato quale base del regolamento di amministrazione che disciplina la legittimazione degli uffici periferici dell'Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati a stare in giudizio e possono essere rappresentati dal direttore dell'ufficio o da altro soggetto preposto al reparto competente, senza necessità di una speciale procura o delega di firma, quando non sia specificamente contestata e dimostrata l'usurpazione del potere o la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio.
- L'eccezione di difetto di delega non è sufficiente, da sola, a determinare l'inammissibilità dell'atto processuale dell'ufficio finanziario: occorre una contestazione specifica e una prova contraria circa l'inesistenza del potere rappresentativo in capo al sottoscrittore.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'appello dell'Amministrazione finanziaria per la mancata produzione di una delega di firma, senza verificare se la controparte abbia allegato e provato un concreto vizio di rappresentanza, viola la disciplina sulla legittimazione processuale degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate.
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