Cassazione Penale, Sentenza n. 47180/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 121, 125 e 309 c.p.p.) e carenza di motivazione, con riferimento particolare ai capi provvisori n. 114 e 115 (tentato omicidio): si contestava l'identificazione del Burraccione (descritto come "claudicante" e dunque potenzialmente confondibile) e la discrepanza temporale tra la presenza del prevenuto sul luogo e l'orario del fatto, nonché l'assenza di riprese video che riproducessero l'episodio; si lamentava inoltre che il Tribunale del riesame non avesse risposto ad una memoria difensiva depositata in udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non vi fosse violazione di legge né vizio di motivazione: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi, e non è necessario contestare punto per punto tutte le deduzioni difensive. Il Tribunale del riesame aveva motivato richiamando riprese video che mostravano scontri e successivamente la presenza, tra le 00:32 e le 00:42 del 18 maggio, di soggetti armati tra cui il ricorrente (notato poi alle 00:44 muoversi verso il luogo dove due minuti dopo veniva ferito Masi), e intercettazioni ambientali in ospedale in cui la vittima dichiarava di aver riconosciuto anche il Burraccione. La Corte ha quindi confermato la fondatezza degli elementi indiziari a supporto della misura cautelare. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari avanti al Tribunale; nel caso è richiamata come base procedurale per il ricorso al tribunale del riesame.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; nella vicenda è stato valutato nel suo significato pratico di obbligo di fornire una motivazione logica e adeguata delle decisioni, senza richiedere un esame puntuale di tutte le deduzioni difensive.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle presunte violazioni di legge e di motivazione; interpretato nel senso che le formalità di motivazione sono rispettate se emerge chiaramente che i fatti decisivi sono stati presi in considerazione e le deduzioni difensive incompatibili sono implicitamente disattese.
Massime di principio
- Il giudice del riesame non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione complessiva, logica e adeguata che dimostri la considerazione dei fatti decisivi.
- Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare una lacuna manifesta o una illogicità palese; mere richieste di maggior approfondimento non bastano.
- Le riprese video e le intercettazioni (anche ambientali) possono costituire elementi indiziari rilevanti e, se ricostruiscono una sequenza compatibile con la responsabilità, possono sorreggere la misura cautelare anche in assenza di una ripresa diretta dell'evento incriminato.
- Le obiezioni sull'identificazione (es. abbigliamento, stato fisico come la claudicazione) devono essere affrontate in modo specifico dalla difesa con elementi contrari concreti; l'esistenza di prove contrarie documentate rende meno efficace la mera contestazione formale dell'identificazione.
- Chi propone ricorso per vizi di motivazione o di legge deve articolare chiaramente come il vizio incida sulla decisione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni economiche.
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