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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1192/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28/04/2015, irrevocabile dal 17/10/2015. Longobucco sostiene di non aver mai ricevuto comunicazione della sentenza, di essere stato giudicato in contumacia e di non essere stato raggiunto dalle notifiche (segnalando trasferimento in Germania e iscrizione AIRE dal 7/8/2008). Denuncia inoltre una errata notifica del decreto di citazione in primo grado ad un indirizzo diverso da quello dichiarato come domicilio; ha prodotto memoria difensiva e documentazione focalizzata soprattutto sul primo grado. L'ordine di esecuzione che ha portato all'arresto è del 17/11/2023 e l'arresto è avvenuto il 10/01/2024; l'istanza di restituzione è stata depositata il 06/02/2024.

La decisione

L'istanza è stata dichiarata inammissibile per carenza dell'onere di allegazione a carico dell'istante: pur essendo tempestiva, la domanda non ha documentato in modo preciso e circostanziato la mancata effettiva conoscenza della sentenza di appello. Dal fascicolo risultano invece regolari notifiche del decreto di citazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con tentativi anche presso il domicilio dichiarato. La Corte ha ritenuto che non siano emerse circostanze tali da far ragionevolmente dubitare dell'effettiva conoscenza della pronuncia. Conseguentemente l'istanza è respinta e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 28 aprile 2014 n. 67, art. 15‑bis comma 1 (norma transitoria)

    La norma transitoria dispone l'applicazione, al caso di specie (sentenza di appello del 2015), della disciplina previgente dell'art. 175 c.p.p. comma 2; quindi si applicano le regole anteriori alla riforma del 2014 in materia di restituzione nel termine per impugnare il contumace.

  • art. 175 comma 2 cod. proc. pen. (testo previgente alla legge n. 67/2014)

    Secondo la disciplina antecedente alla riforma, il contumace aveva diritto alla restituzione nel termine per impugnare da richiedersi entro 30 giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza, salvo che avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o volontariamente rinunciato a comparire o impugnare.

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    Regola le notifiche del decreto di citazione e la possibilità di procedere all'estratto contumaciale; dalla sentenza emerge che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata effettuata regolarmente anche con tentativi presso il domicilio indicato.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per impugnare proposta dal contumace richiede non solo una domanda tempestiva, ma anche l'allegazione e la documentazione delle circostanze che giustifichino la mancata effettiva conoscenza della pronuncia; affermazioni meramente assertive sono insufficienti.
  • L'onere di prova/informazione grava sul richiedente: bisogna indicare e documentare perché, nonostante una notifica formalmente corretta, la sentenza non sia stata conosciuta (es. assenza di tentativi di notifica, notifiche a indirizzo diverso e comprovato, errori di cancelleria attestati, problematiche anagrafiche non comunicate).
  • L'iscrizione all'AIRE e il trasferimento all'estero non esonerano dall'onere di provare l'assenza di effettiva conoscenza; vanno prodotte prove che le comunicazioni non siano comunque pervenute o che siano state effettuate in violazione delle norme di notifica.
  • Se dal fascicolo emerge una regolare notifica (anche con tentativi al domicilio dichiarato), il giudice può ritenere inammissibile l'istanza in mancanza di elementi contrari concreti e documentati.
  • La richiesta deve essere circostanziata sul punto specifico della conoscenza della pronuncia di secondo grado (non è sufficiente concentrarsi solo su vizi relativi al primo grado); la memoria e gli allegati devono riguardare la mancata conoscenza della sentenza impugnata.

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