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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22265/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione di maggior reddito nei confronti di una società e dei soci. La C.T.R. della Calabria ha confermato gli avvisi, ritenendo: valida la sottoscrizione dell'atto per esistenza di delega di firma; fittizie le operazioni commerciali intercorse tra la società e un fornitore, sulla base di elementi presuntivi ritenuti gravi, precisi e concordanti; non dimostrato che i maggiori ricavi fossero stati reinvestiti o accantonati, con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2909 c.c., per asserita nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione/delega e per omesso rilievo di un giudicato esterno formatosi su una sentenza favorevole a una dei soci; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. nella valutazione della pretesa fittizietà delle operazioni, sostenendo che il giudice d'appello avesse attribuito eccessivo peso alle presunzioni dell'Ufficio e non avesse considerato gli elementi difensivi, nonché omesso di esaminare una sentenza penale assolutoria; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 in tema di recupero a carico dei soci, per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza quanto alla delega e al preteso giudicato esterno, e comunque infondato perché, in materia di imposte sui redditi e IVA, l'avviso è nullo solo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato, mentre nella specie la C.T.R. aveva accertato l'esistenza di una valida delega di firma. Ha ritenuto il secondo motivo infondato/inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulle prove e sulle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; inoltre, la doglianza sulla sentenza penale assolutoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché censurava il merito e perché la decisione di merito era conforme al principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria di accantonamento, reinvestimento o estraneità del socio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia; è stata inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, l'Amministrazione deve dimostrare la delega e il corretto esercizio del potere sostitutivo.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Il rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi implica l'applicazione della regola sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e sulla delega del funzionario firmatario.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può rilevare solo se la relativa questione e il provvedimento siano stati allegati e resi conoscibili nel ricorso; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la prova presuntiva e la sua attendibilità sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    È legittima, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria di accantonamento, reinvestimento o estraneità del socio.

  • art. 360 c.p.c.

    La denuncia di errori di diritto o vizi motivazionali presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito e consente alla Cassazione solo un controllo sulla correttezza giuridica della decisione, non una nuova valutazione del fatto.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la deduzione in giudizio della genericità della delega; la Corte, però, evidenzia la mancanza di localizzazione e trascrizione del documento nel ricorso.

  • art. 33 d.lgs. n. 546/1992

    È menzionato dalle parti in relazione alle produzioni documentali, ma la Corte rileva che la sentenza penale asseritamente prodotta non era allegata né specificamente localizzata nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe un documento decisivo deve consentire la sua immediata individuazione nel fascicolo; la mancata localizzazione o trascrizione del contenuto essenziale comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • In materia di avvisi di accertamento, la mancata sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio non determina nullità se l'atto è firmato da un funzionario della carriera direttiva validamente delegato; la prova della delega grava sull'Amministrazione quando sia contestata.
  • La deduzione del giudicato esterno richiede che il relativo provvedimento e la sua rilevanza siano specificamente allegati e portati a conoscenza del giudice di legittimità; in mancanza, la censura non è scrutinabile.
  • La valutazione delle prove, comprese le presunzioni gravi, precise e concordanti, è riservata al giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di nuova ponderazione del fatto.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione ai soci, salvo che questi dimostrino che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure che il singolo socio sia estraneo alla gestione societaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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