Cassazione Civile, Ordinanza n. 22265/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione di maggior reddito nei confronti di una società e dei soci. La C.T.R. della Calabria ha confermato gli avvisi, ritenendo: valida la sottoscrizione dell'atto per esistenza di delega di firma; fittizie le operazioni commerciali intercorse tra la società e un fornitore, sulla base di elementi presuntivi ritenuti gravi, precisi e concordanti; non dimostrato che i maggiori ricavi fossero stati reinvestiti o accantonati, con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2909 c.c., per asserita nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione/delega e per omesso rilievo di un giudicato esterno formatosi su una sentenza favorevole a una dei soci; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. nella valutazione della pretesa fittizietà delle operazioni, sostenendo che il giudice d'appello avesse attribuito eccessivo peso alle presunzioni dell'Ufficio e non avesse considerato gli elementi difensivi, nonché omesso di esaminare una sentenza penale assolutoria; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 in tema di recupero a carico dei soci, per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza quanto alla delega e al preteso giudicato esterno, e comunque infondato perché, in materia di imposte sui redditi e IVA, l'avviso è nullo solo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato, mentre nella specie la C.T.R. aveva accertato l'esistenza di una valida delega di firma. Ha ritenuto il secondo motivo infondato/inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulle prove e sulle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; inoltre, la doglianza sulla sentenza penale assolutoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché censurava il merito e perché la decisione di merito era conforme al principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria di accantonamento, reinvestimento o estraneità del socio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia; è stata inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, l'Amministrazione deve dimostrare la delega e il corretto esercizio del potere sostitutivo.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Il rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi implica l'applicazione della regola sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e sulla delega del funzionario firmatario.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può rilevare solo se la relativa questione e il provvedimento siano stati allegati e resi conoscibili nel ricorso; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 2697 c.c.
La censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la prova presuntiva e la sua attendibilità sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
È legittima, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria di accantonamento, reinvestimento o estraneità del socio.
art. 360 c.p.c.
La denuncia di errori di diritto o vizi motivazionali presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito e consente alla Cassazione solo un controllo sulla correttezza giuridica della decisione, non una nuova valutazione del fatto.
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la deduzione in giudizio della genericità della delega; la Corte, però, evidenzia la mancanza di localizzazione e trascrizione del documento nel ricorso.
art. 33 d.lgs. n. 546/1992
È menzionato dalle parti in relazione alle produzioni documentali, ma la Corte rileva che la sentenza penale asseritamente prodotta non era allegata né specificamente localizzata nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe un documento decisivo deve consentire la sua immediata individuazione nel fascicolo; la mancata localizzazione o trascrizione del contenuto essenziale comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- In materia di avvisi di accertamento, la mancata sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio non determina nullità se l'atto è firmato da un funzionario della carriera direttiva validamente delegato; la prova della delega grava sull'Amministrazione quando sia contestata.
- La deduzione del giudicato esterno richiede che il relativo provvedimento e la sua rilevanza siano specificamente allegati e portati a conoscenza del giudice di legittimità; in mancanza, la censura non è scrutinabile.
- La valutazione delle prove, comprese le presunzioni gravi, precise e concordanti, è riservata al giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di nuova ponderazione del fatto.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione ai soci, salvo che questi dimostrino che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure che il singolo socio sia estraneo alla gestione societaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →