Cassazione Civile, Ordinanza n. 16656/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2003, fondato su accertamento sintetico mediante redditometro, con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito dichiarato valorizzando incrementi patrimoniali e beni-indice, in particolare l'acquisto nel 2004 di un compendio immobiliare per euro 703.100,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto nuova e inammissibile la deduzione relativa al cd. condono tombale, perché tale circostanza era già stata segnalata in sede amministrativa nella risposta al questionario; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, censurando la ritenuta sufficienza della motivazione dell'avviso e lamentando che l'atto non avesse adeguatamente replicato alle giustificazioni rese dal contribuente; 3) violazione dell'art. 22 d.l. 78/2010, deducendo che, pur affermandosi l'applicabilità retroattiva del nuovo redditometro, la CTR non avesse considerato che le sole spese di investimento non sarebbero più da sole sufficienti a sorreggere l'accertamento sintetico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e non decisivo: il contribuente non aveva allegato né provato, in modo preciso e documentato, di avere effettivamente impiegato le somme relative agli anni coperti da condono per finanziare l'acquisto immobiliare del 2004. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato, poiché consentiva di conoscere la pretesa fiscale e gli elementi posti a base dell'accertamento; ha inoltre precisato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, non esisteva un obbligo dell'Ufficio di fornire una replica specifica alle difese svolte nella risposta al questionario. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la nuova disciplina dell'art. 22 d.l. 78/2010 non era applicabile agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2003, poiché essa opera solo per i redditi del 2009 e successivi; ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dato ingresso alla tesi dell'efficacia retroattiva del nuovo redditometro. Il ricorso è quindi stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 546/1992
ai sensi dell’art. 57 (e non “58” com’è scritto in sentenza)
nel processo tributario sono inammissibili le domande nuove proposte per la prima volta in appello.
art. 38 d.P.R. 600/1973
regola l'accertamento sintetico; nel caso concreto la Corte ribadisce che, nella disciplina applicabile ratione temporis, l'avviso è motivato se consente di conoscere pretesa e elementi posti a base dell'accertamento, senza obbligo di replica analitica alle deduzioni del contribuente.
art. 22 d.l. 78/2010
la nuova disciplina del redditometro non opera retroattivamente per i periodi d'imposta precedenti il 2009.
L. 289/2002
il contribuente invocava la copertura dei redditi dichiarati negli anni dal 1997 al 2002, ma la Corte rileva la mancanza di allegazione e prova del loro impiego per finanziare l'investimento contestato.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro configura una presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilità degli elementi-indice di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove sul loro valore presuntivo.
- Il contribuente può superare la presunzione solo con prova contraria specifica e documentale, idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate e, soprattutto, la loro effettiva utilizzazione per sostenere le spese contestate; non basta allegare una generica disponibilità di redditi esenti o di somme pregresse.
- Nel processo tributario è inammissibile in appello la proposizione di una domanda nuova; la deduzione di un fatto o di un titolo difensivo deve essere stata introdotta tempestivamente e in modo sufficientemente specifico nel giudizio di merito.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di comprendere chiaramente la pretesa fiscale, gli elementi costitutivi e i dati fattuali su cui essa si fonda.
- Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina del redditometro previgente, non essendo retroattiva la riforma introdotta dall'art. 22 d.l. 78/2010.
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