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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14423/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione e dichiarando estinto il processo. Non ha adottato alcuna statuizione sulle spese di lite, rilevando la mancata formale costituzione in giudizio del contribuente e dell'agente della riscossione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IVA 2019. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto con annullamento della cartella; in appello la decisione era stata confermata. L'Agenzia delle Entrate ha poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma prima della decisione ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuta conciliazione fuori udienza ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, con estensione al credito erariale residuo nell'ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Milano ai sensi della l. n. 3/2012.

Norme richiamate

  • art. 48 del d.lgs. n. 546/1992

    La conciliazione fuori udienza intervenuta tra le parti determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del processo tributario.

  • l. n. 3/2012

    L'accordo conciliativo richiamato dal ricorrente è stato collegato a un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della disciplina sul sovraindebitamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la conciliazione fuori udienza intervenuta tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere e legittima la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Quando l'estinzione deriva da accordo conciliativo e non vi è formale costituzione delle controparti, il giudice può omettere ogni statuizione sulle spese di lite.
  • La definizione concordata del credito erariale residuo, anche se collegata a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può incidere sul contenzioso pendente fino a determinarne la chiusura processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSovraindebitamento
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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