Cassazione Penale, Sentenza n. 32734/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo la sospensione condizionale della pena. Nei primi tre motivi si deduce la illegittima acquisizione in udienza, successiva alla scelta del rito abbreviato, di documenti prodotti dal P.M. (certificazioni relative a ritenute sulle retribuzioni) non materialmente presenti nel fascicolo del P.M. ex art. 415-bis c.p.p., con violazione delle norme di rito abbreviato (artt. 415-bis, 416, 441 co.5, 438, 442, 556 c.p.p.). Con il quarto motivo si censura la motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenuta illogica per non aver adeguatamente valutato la condotta collaborativa, la situazione economica, la minima offensività dell'azione e la scarsa capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono ritenuti inammissibili perché la Corte d'appello, richiamando la motivazione del primo giudice, ha correttamente ritenuto che i documenti in questione fossero noti alla imputata (citati in annotazione di P.G. presente nel fascicolo) e che la loro mancata allegazione materiale fosse dovuta a mero errore materiale, potendosi comunque utilizzare atti legittimamente acquisiti nelle indagini preliminari nel giudizio abbreviato. Il quarto motivo è manifestamente infondato: l'esclusione delle attenuanti generiche è motivata in termini di fatto e non è sindacabile in cassazione salvo contraddittorietà o incongruità non riscontrate. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato anche se, per mero errore materiale, non siano materialmente allegati al fascicolo del P.M.; la conoscenza degli atti tramite annotazione di P.G. giustifica l'acquisizione in udienza
art. 441 comma 5 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla mancata attivazione della procedura previsto da questo comma fosse puramente teorica/astratta rispetto al caso concreto, poiché la rilevanza della conoscenza degli atti da parte dell'imputata e l'annotazione di P.G. valgono a giustificare l'acquisizione
art. 416 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di trasmissione del fascicolo; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata materialità degli atti nel fascicolo se gli stessi erano noti e regolarmente acquisiti nelle indagini
art. 438 cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito delle regole sul rito abbreviato; la Corte ha confermato che l'utilizzabilità di atti d'indagine noti all'imputato è compatibile con il rito abbreviato
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali connesse al giudizio abbreviato; non ostacola l'acquisizione di atti conosciuti dall'imputato nonostante la loro mancata allegazione materiale
art. 556 cod. proc. pen.
Norma procedure collegata al giudizio abbreviato menzionata nei motivi: la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata violata, dato che gli atti erano noti e regolarmente acquisiti nelle indagini
art. 62-bis cod. pen.
La valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se motivato congruamente; il giudice può basarsi sul solo elemento che ritiene preponderante ai fini del riconoscimento o del diniego
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.
Le censure di motivazione (tra cui l'illogicità) sono fruibili ai sensi di queste lettere, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della decisione di merito non viziata da illogicità o incongruità tali da giustificare il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere per il ricorrente delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente alle spese
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio relativo alla valutazione della 'colpa' nella presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha comunque disposto un versamento 'in via equitativa' alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel rito abbreviato possono essere utilizzati atti acquisiti validamente nelle indagini preliminari e noti all'imputato anche se, per mero errore materiale, non risultano materialmente allegati al fascicolo del P.M.; è fondamentale provare la conoscenza degli atti da parte dell'imputato (es. annotazioni di P.G.).
- Le censure processuali sulla mancata trasmissione materiale del fascicolo devono considerare se l'assenza sia effettivamente sostanziale o soltanto formale/meramente materiale; se gli atti sono noti e acquisiti correttamente, l'invalidità non è automatica.
- La valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è un giudizio di merito ampiamente discrezionale: il giudice può basarsi sul fattore che ritiene decisivo e la sua scelta motivata non è sindacabile in sede di legittimità salvo evidenti vizi logico-giuridici.
- Per ottenere l'annullamento per violazione di norme processuali il ricorrente deve mostrare un vizio non solo formale ma sostanziale, idoneo ad aver inciso sul diritto della difesa o sull'esito del giudizio; altrimenti il rimedio è inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende; la sussistenza della 'colpa' nella proposizione del ricorso viene valutata ex art. 616 c.p.p. e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata
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