Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 363 del 16.04.2024 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 1492/2022;

Giustizia amministrativa202500389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 363/2024 del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione, nonché a pagare le spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza del Tribunale di Firenze era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2024, che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 febbraio 2025. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Considerato il ritardo nella corresponsione delle somme dovute, ha applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • DPCM 23.09.2015

    È indicato quale atto attuativo della disciplina della Carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nella sentenza presupposta quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’attribuzione concreta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la decisione sia passata in giudicato.
  • In presenza di un giudicato civile non eseguito da una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto precettivo della decisione entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare allo spirare infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, eventualmente con facoltà di delega.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato può giustificare la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.