Sentenza n. 8497/2026 - Roma, Sezione 3T
Per l'ottemperanza della sentenza n. 8640/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3059/2024 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.08.2024, notificata il 30.08.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 2.800,14 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero alla corresponsione di euro 2.800,14 a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8640/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 2.800,14 a titolo di Retribuzione Professionale Docente. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e consente soltanto di accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della pronuncia o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato che il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del titolo, il Tribunale lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata esclusa, allo stato, la penalità di mora, fatta salva la possibilità di richiederla in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga obblighi alla pubblica amministrazione.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Qualora l'amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisca chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare l'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando non ne ricorrano attualmente i presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.
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