Cassazione Penale, Sentenza n. 29184/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto incidente di esecuzione chiedendo lo scioglimento del cumulo di pene disposto dal pubblico ministero, sostenendo che il mantenimento del cumulo gli impedirebbe di accedere alla detenzione domiciliare. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che, alla data del provvedimento di cumulo, la pena residua da espiare fosse di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione e che, quindi, la considerazione unitaria del titolo esecutivo non gli recasse un pregiudizio concreto. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione, assumendo che lo scioglimento del cumulo fosse necessario proprio per ottenere la misura alternativa. La Corte ha però rilevato che la pena residua superava la soglia prevista per la detenzione domiciliare generica e che il condannato si trovava già detenuto in carcere per altro titolo; pertanto non ricorrevano i presupposti per la sospensione dell'ordine di esecuzione né sussisteva un concreto interesse allo scioglimento del cumulo, anche perché i reati eseguiti non erano ostativi ai benefici penitenziari ex art. 4-bis ord. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse infondato perché la pena residua da espiare superava il limite di due anni previsto per la detenzione domiciliare generica; inoltre il condannato era già ristretto in carcere, circostanza che escludeva l'operatività della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e rendeva insussistente un interesse concreto allo scioglimento del cumulo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
la detenzione domiciliare generica non è accessibile quando la pena detentiva da espiare supera due anni
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva breve opera solo se il condannato è in stato di libertà al momento dell'esecuzione della pena
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
la disposizione riguarda esclusivamente il detenuto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire
art. 663 cod. proc. pen.
il cumulo delle pene è disposto secondo vincolanti prescrizioni esecutive
art. 71 c.p.
richiamato, tramite il rinvio dell'art. 80 c.p., per la disciplina del concorso di pene
art. 80 c.p.
opera il rinvio alle regole sul concorso di pene di cui agli artt. 71 e ss. c.p.
art. 76 c.p.
le pene detentive temporanee inflitte con sentenze diverse si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico
art. 4-bis ord. pen.
il cumulo può essere sciolto quando occorre valutare l'accesso a benefici penitenziari ostacolati dalla presenza di titoli di reato ostativi
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Lo scioglimento del cumulo è ammissibile solo quando vi sia un interesse concreto e attuale del condannato, tipicamente per verificare l'accesso a un beneficio penitenziario ostacolato da uno o più titoli ostativi; in mancanza di tale interesse l'istanza è infondata.
- La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista per la pena detentiva breve presuppone che il condannato sia in stato di libertà; se il soggetto è già detenuto in carcere per qualunque titolo legittimo, la sospensione non opera.
- La sospensione ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. riguarda soltanto il detenuto agli arresti domiciliari per il reato per cui si procede all'esecuzione, non chi sia recluso in carcere.
- Quando la pena residua supera il limite previsto per la detenzione domiciliare generica, non può fondarsi su tale misura l'interesse allo scioglimento del cumulo.
- Nel sistema dell'esecuzione, una volta disposto il cumulo materiale, le pene temporanee inflitte con più sentenze si considerano pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che lo scioglimento sia necessario per la verifica di benefici penitenziari in presenza di reati ostativi.
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