Sentenza del 08/04/2019 n. 1569 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Medico di base - Impiego segretaria part-time - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Assoggettamento ad Irap - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012, 2013 e 2014, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’imposta. Ha evidenziato che il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario determina i compensi in base al numero dei pazienti, entro il limite massimo di 1.500 assistiti, senza possibilità di incrementare autonomamente il reddito. La presenza di una segretaria part-time e l’utilizzo di beni strumentali ordinari sarebbero stati meramente funzionali agli obblighi convenzionali e non idonei a produrre autonomamente maggiore ricchezza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto la non debenza dell’IRAP. Ha ordinato all’Agenzia delle Entrate il rimborso di euro 9.511,06, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo pagamento. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.955,00 per il primo grado e in euro 2.425,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge e doppio contributo unificato tributario.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
L’esercizio di un’attività professionale è soggetto a IRAP solo quando il professionista si avvale di un’autonoma organizzazione capace di produrre valore aggiunto rispetto alla propria attività personale. Nel caso esaminato, la segretaria part-time e i beni strumentali ordinari non hanno integrato tale presupposto.
Risoluzione ministeriale n. 32 del 2002
Esercitando la propria professione di medico "in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale... opera una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa" e "non realizza la soggettività passiva ai fini Irap".
Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, quando opera nell’ambito del rapporto regolato dalla convenzione e percepisce compensi determinati principalmente dal numero degli assistiti, non è automaticamente soggetto a IRAP, anche in presenza di un supporto amministrativo minimo.
Cassazione, sentenze nn. 21954/2010, 11762/2009, 11372/2007, 3674/2007 e 14606/2001
La giurisprudenza richiamata qualifica l’attività del medico di base convenzionato come prestazione di lavoro parasubordinato o collaborazione coordinata e continuativa, valorizzando il ruolo determinante della convenzione e la limitata autonomia nella determinazione dei compensi.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali spettanti alla parte vittoriosa per i due gradi di giudizio.
Massime di principio
- Il medico di base convenzionato non è soggetto a IRAP per il solo fatto di esercitare una professione sanitaria o di sostenere costi per personale; occorre verificare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- Una segretaria part-time con mansioni meramente amministrative o di segreteria, soprattutto se necessaria al funzionamento ordinario dello studio, può non essere sufficiente a integrare il presupposto dell’IRAP.
- La presenza di beni strumentali ordinari e di modesto valore, normalmente necessari per l’attività professionale, non dimostra di per sé un’organizzazione autonoma produttiva di reddito.
- Quando i compensi del medico dipendono essenzialmente dal numero degli assistiti e sono determinati dalla convenzione con il Servizio sanitario, l’apporto del personale di supporto non incide necessariamente sulla capacità reddituale.
- La valutazione deve comunque essere concreta: personale numeroso o qualificato, strutture complesse, più studi, beni rilevanti o attività ulteriori rispetto a quella convenzionata potrebbero invece dimostrare un’autonoma organizzazione e rendere dovuta l’IRAP.
- In caso di versamenti IRAP non dovuti, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme, oltre agli interessi di legge dalla data della domanda, purché documenti la natura convenzionata dell’attività, i limiti del rapporto e la modesta entità dell’organizzazione impiegata.
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