Cassazione Civile, Ordinanza n. 10274/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS di un professionista, dalla successiva emissione di un avviso di addebito per contributi relativi ad anni di reddito da lavoro autonomo, e dalla richiesta del professionista di far dichiarare insussistente l’obbligo di iscrizione, annullare l’avviso e ottenere la restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva escluso l’obbligo di iscrizione, ordinato la cancellazione e disposto la restituzione di quanto pagato per il 2013; in appello la decisione è stata parzialmente riformata, con declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi portati dall’avviso, rigetto delle altre domande del professionista e conferma della non ripetibilità delle somme versate per il 2013. In cassazione l’INPS ha dedotto violazione di legge sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non dalla scadenza del versamento dei contributi, ma dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sicché la richiesta sarebbe stata tempestiva. Il professionista, con ricorso incidentale, ha contestato l’ammissibilità dell’appello dell’INPS per asserita genericità, ha sostenuto che il pagamento del contributo integrativo dovesse escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e ha censurato, in subordine, il mancato esame dell’illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’INPS sia il ricorso incidentale del professionista. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo incidentale sull’ammissibilità dell’appello perché generico e privo di specifica dimostrazione della dedotta reiterazione pedissequa delle difese di primo grado. Ha reputato infondato il secondo motivo incidentale, ribadendo che il pagamento del solo contributo integrativo non esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, poiché tale contributo ha funzione solidaristica e non costituisce una posizione previdenziale utile per il professionista; il terzo motivo è stato assorbito. Quanto al ricorso principale, la Corte ha confermato che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla legge, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e ha quindi ritenuto tardiva la pretesa dell’INPS, poiché alla data della richiesta era già decorso il termine quinquennale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata e l’obbligo contributivo per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nei casi previsti; il versamento del solo contributo integrativo non basta a escludere l’iscrizione.
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dall’INPS per sostenere il diverso dies a quo della prescrizione, ma la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento del contributo.
art. 18, comma 18, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
invocato nel ricorso principale in relazione al quadro normativo della contribuzione dovuta alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tesi dell’irrilevanza del contributo integrativo; la Corte lo considera nel quadro dei principi già affermati sulla non alternatività tra sistema di categoria e Gestione separata.
art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato dall’INPS per collegare la decorrenza della prescrizione alla presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi disattesa dalla Corte.
artt. 9 e 10, L. 3 gennaio 1981, n. 6
richiamati dal ricorrente incidentale a sostegno della rilevanza del contributo integrativo, ma non accolti.
art. 342 c.p.c.
la Corte ribadisce che l’appello è ammissibile se consente di individuare con certezza i capi impugnati e le modifiche richieste; la mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado non comporta automaticamente inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge proposti sia in via principale sia incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato solo formalmente nel terzo motivo incidentale, poi assorbito.
art. 371, quarto comma, c.p.c.
richiamato per il controricorso dell’INPS al ricorso incidentale.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato quale norma transitoria per l’applicazione del rito camerale previgente.
art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato nel terzo motivo incidentale sulle sanzioni, rimasto assorbito.
art. 116 L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato nel terzo motivo incidentale sulle sanzioni, rimasto assorbito.
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nella logica della specificità e dell’onere di allegazione e prova dei motivi, soprattutto in tema di inammissibilità dell’appello e del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è necessario che l’appellante formuli argomentazioni inedite rispetto al primo grado: è sufficiente che il gravame consenta di individuare con precisione le statuizioni censurate e le modifiche richieste alla decisione impugnata.
- La mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non rende di per sé inammissibile l’appello, specie quando si contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure.
- Per la contribuzione dovuta alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto di mera esternazione conoscitiva.
- Il versamento del solo contributo integrativo collegato all’iscrizione ad un albo professionale non esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché tale versamento ha funzione solidaristica e non determina una posizione previdenziale individuale utile a soddisfare l’obbligo assicurativo.
- Il rapporto tra sistema previdenziale di categoria e Gestione separata è complementare e non alternativo: solo un versamento idoneo a costituire una specifica prestazione previdenziale può incidere sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
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