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Circolare

Circolare numero 15 del 01-02-2019

Si forniscono istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all’APE sociale. Si forniscono inoltre chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018. INDICE: Premessa 1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18) 1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo) 1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo) 1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo) 2. Decorrenza dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dall’art. 18 del decreto-legge n. 4/2019 in materia di APE sociale: proroga del periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2019, riapertura dei termini per le domande, scadenze del monitoraggio e regole di decorrenza dei trattamenti. Vengono inoltre richiamate le istruzioni già vigenti su requisiti, incompatibilità e decadenza, e chiarita la possibilità di presentare domanda anche per i soggetti già in possesso di certificazione o che avevano maturato i requisiti in anni precedenti. La circolare riepiloga infine l’incremento della spesa autorizzata e la soppressione del Fondo APE sociale.

APE sociale: proroga al 31 dicembre 2019, domande, decorrenza e finanziamento

APE sociale: proroga della sperimentazione, domande e decorrenza dei trattamenti

La circolare fornisce le istruzioni applicative conseguenti all’art. 18 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha prorogato la sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2019 e ha disciplinato la prosecuzione della misura per i soggetti già interessati o già in possesso di certificazione. Vengono inoltre chiariti i termini per la presentazione delle domande, per il monitoraggio delle risorse e per la decorrenza dell’indennità, oltre alle misure di finanziamento.

Quadro normativo e proroga della sperimentazione

L’art. 18 del decreto-legge n. 4/2019 modifica l’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016, sostituendo la data del 31 dicembre 2018 con il 31 dicembre 2019. In tal modo il periodo di sperimentazione dell’APE sociale viene esteso fino alla fine del 2019.

Dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso i soggetti che, nel corso del 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, come modificata dalla legge n. 205/2017.

La circolare evidenzia che il beneficio è riconosciuto senza soluzione di continuità rispetto al passato: possono quindi presentare domanda anche coloro che hanno maturato i requisiti negli anni precedenti ma non hanno inoltrato la richiesta, nonché i soggetti decaduti dal beneficio che intendano ripresentare domanda, ad esempio per il superamento dei limiti reddituali annuali.

Modelli di domanda e istruzioni già vigenti

Per le domande di verifica delle condizioni e per quelle di accesso al beneficio devono essere utilizzati i modelli già in uso nel 2018, disponibili sul sito INPS nella sezione dei servizi online. Il modello di domanda per la verifica delle condizioni, dopo la chiusura del 30 novembre, è stato reso nuovamente disponibile online dall’entrata in vigore del decreto-legge, come richiamato nel messaggio n. 402/2019.

Restano ferme le istruzioni già fornite dall’Istituto in materia di valutazione dei requisiti, documentazione allegata, eventuali integrazioni, calcolo dell’importo del trattamento, incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero degli indebiti. In particolare, viene richiamata la circolare n. 34/2018.

Termini per le domande, monitoraggio ed esito istruttorio

In base al richiamo all’art. 1, comma 165, della legge n. 205/2017, le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale possono essere presentate entro il 31 marzo 2019, il 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.

Le domande presentate oltre i termini di marzo e luglio, ma comunque entro il 30 novembre 2019, sono considerate solo se, a seguito del monitoraggio delle domande presentate tempestivamente, residuano risorse finanziarie sufficienti.

L’INPS deve comunicare l’esito dell’istruttoria entro termini differenziati:

  • 30 giugno 2019 per le domande presentate entro il 31 marzo 2019;
  • 15 ottobre 2019 per le domande presentate entro il 15 luglio 2019;
  • 31 dicembre 2019 per le domande presentate dopo il 15 luglio 2019 ma entro il 30 novembre 2019.

Per la fase di monitoraggio si applicano i criteri di priorità già illustrati dalla circolare n. 100/2017.

Decorrenza dell’indennità e cessazione dell’attività lavorativa

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, ma solo dopo la cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

La circolare precisa che, per tutti i soggetti interessati, la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° febbraio 2019. La decorrenza dipende, oltre che dal perfezionamento dei requisiti, anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Per evitare la perdita di ratei, chi al momento della domanda di verifica è già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni richieste deve presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Finanziamento della misura

Per garantire la concessione dell’APE sociale, l’art. 18 del decreto-legge n. 4/2019 incrementa l’autorizzazione di spesa prevista dal comma 186 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 di:

  • 16,2 milioni di euro per il 2019;
  • 131,8 milioni di euro per il 2020;
  • 142,8 milioni di euro per il 2021;
  • 104,1 milioni di euro per il 2022;
  • 51,0 milioni di euro per il 2023;
  • 2 milioni di euro per il 2024.

Contestualmente viene soppresso il Fondo APE sociale istituito dal comma 167 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, che era stato previsto per contribuire al finanziamento di una eventuale estensione del beneficio oltre la scadenza originaria del 31 dicembre 2018.

Soggetti già in possesso della certificazione

La circolare richiama il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo cui i soggetti già in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione originariamente fissato al 31 dicembre 2018.

L’indennità può essere concessa solo se, al momento dell’erogazione, permangono i requisiti già posseduti entro il 31 dicembre 2018. Le strutture territoriali devono quindi accogliere le domande presentate, o da presentare, dai soggetti già certificati dopo tale data.

Lo stesso principio vale anche nel nuovo periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2019: chi presenta domanda di verifica entro il 30 novembre 2019 e ottiene l’accoglimento della verifica potrà presentare domanda di APE sociale anche dopo la scadenza della sperimentazione, sempre nel limite delle risorse disponibili.

Punti principali

Proroga della sperimentazione APE sociale

L’art. 18 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il termine del 31 dicembre 2018 con il 31 dicembre 2019, prorogando così il periodo di sperimentazione dell’APE sociale. Dal 29 gennaio 2019 possono presentare domanda i soggetti che maturano nel 2019 tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla normativa originaria, come modificata dalle successive leggi di bilancio.

Soggetti ammessi a presentare domanda

Possono presentare domanda anche coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti ma non hanno mai presentato domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e interessati a ripresentarla, ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali. La misura viene riconosciuta senza soluzione di continuità rispetto al passato.

Modelli di domanda e istruzioni applicative

Devono essere utilizzati i modelli già in uso nel 2018, disponibili sul sito INPS nella sezione servizi online. Il modello di verifica delle condizioni, dopo la chiusura del 30 novembre, è tornato disponibile online dall’entrata in vigore del decreto-legge. Restano valide le istruzioni già fornite dall’Istituto, in particolare quelle della circolare n. 34/2018, per valutazione dei requisiti, documentazione, integrazioni, calcolo dell’importo, incompatibilità, decadenza e recupero indebiti.

Termini di presentazione e monitoraggio

Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso possono essere presentate entro il 31 marzo 2019, il 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019. Le domande presentate oltre tali scadenze e comunque entro il 30 novembre sono considerate solo se, all’esito del monitoraggio, residuano risorse finanziarie. Le domande sono valutate secondo i criteri di priorità già illustrati dalla circolare n. 100/2017.

Termini per l’esito dell’istruttoria

L’INPS deve comunicare l’esito della verifica entro il 30 giugno 2019 per le domande presentate entro il 31 marzo 2019, entro il 15 ottobre 2019 per quelle presentate entro il 15 luglio 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 per quelle presentate oltre il 15 luglio ma entro il 30 novembre 2019.

Decorrenza dell’APE sociale

In presenza di tutti i requisiti, l’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, a condizione che cessi l’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta in Italia o all’estero. In ogni caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2019 e dipende anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Chi è già in possesso di tutti i requisiti al momento della domanda di verifica deve presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale per non perdere ratei.

Finanziamento e soppressione del Fondo APE sociale

Per garantire la misura, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni per il 2020, 142,8 milioni per il 2021, 104,1 milioni per il 2022, 51,0 milioni per il 2023 e 2 milioni per il 2024. È inoltre soppresso il Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, originariamente destinato a finanziare una possibile estensione del beneficio oltre il 31 dicembre 2018.

Soggetti già in possesso della certificazione

I soggetti muniti del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche dopo la fine della sperimentazione originariamente fissata al 31 dicembre 2018, purché al momento dell’erogazione permangano i requisiti già posseduti entro tale data. Le strutture territoriali devono accogliere le domande presentate da tali soggetti, e il principio si applica anche nel nuovo periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2019, nel limite delle risorse disponibili.

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