Circolare numero 14 del 31-01-2019
Si illustrano le modalità di presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 per l’anno 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di presentazione delle domande per il bonus asilo nido e per il contributo destinato all’assistenza domiciliare di bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche per l’anno 2019. L’importo del beneficio è elevato a 1.500 euro annui, nei limiti di spesa previsti, e la domanda va presentata esclusivamente online dal 28 gennaio al 31 dicembre 2019. Sono indicati canali di trasmissione, criteri di erogazione, documentazione da allegare, termini per l’invio delle ricevute e incompatibilità con altri benefici o detrazioni.
Istruzioni operative per la presentazione delle domande del bonus asilo nido e del contributo per supporto domiciliare per l’anno 2019
Bonus asilo nido e contributo per supporto domiciliare 2019
La circolare definisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande relative al bonus asilo nido e al contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per l’anno 2019. Il beneficio è stato portato a 1.500 euro annui dalla legge di bilancio 2019 e resta soggetto ai limiti di spesa previsti dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017.
Quadro normativo e finalità
L’agevolazione origina dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto un buono annuo per le famiglie con bambini nati dal 1° gennaio 2016, destinato sia al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati, sia al sostegno di forme di assistenza domiciliare per minori affetti da gravi patologie croniche e impossibilitati a frequentare il nido. Il D.P.C.M. 17 febbraio 2017 ne ha fissato le regole attuative. Per l’anno 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha elevato l’importo massimo a 1.500 euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica dal 28 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Sono ammessi i seguenti canali:
- servizio web dedicato INPS, accessibile con PIN dispositivo, identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi;
- Contact Center multicanale, da telefono fisso o cellulare, con le modalità indicate;
- patronati e intermediari dell’Istituto, anche in assenza di PIN.
Il richiedente deve scegliere una delle due tipologie di beneficio:
- contributo asilo nido;
- contributo per supporto presso la propria abitazione.
Se il beneficio è richiesto per più figli, occorre presentare una domanda distinta per ciascun minore.
Limiti di spesa e criteri di accoglimento
L’erogazione avviene nel rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, pari per il 2019 a 300 milioni di euro. Le domande sono trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. Qualora il limite venga raggiunto, anche solo in via prospettica, l’INPS non prende in considerazione le domande ulteriori.
Contributo asilo nido: destinatari e misura
Il contributo asilo nido è destinato ai bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 e serve a rimborsare le rette di asili nido pubblici e privati autorizzati. Il beneficio è erogato con cadenza mensile e l’importo annuale di 1.500 euro è ripartito in 11 mensilità, con un rateo massimo ordinario di 136,37 euro. Per l’undicesima mensilità, l’importo massimo è pari a 136,30 euro, così da non superare il tetto annuo per minore. In ogni caso, il contributo mensile non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta per la retta.
Contributo asilo nido: prenotazione delle mensilità e allegazione dei documenti
Al momento della domanda il genitore deve indicare le mensilità di frequenza, comprese tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. In tal modo il sistema accantona il budget corrispondente e non consente l’allegazione di documentazione relativa a mensilità non prenotate. Se il richiedente vuole ottenere il bonus per ulteriori mensilità, anche per lo stesso minore, deve presentare una nuova domanda, soggetta a nuova verifica della capienza del budget.
All’atto della domanda deve essere allegata la prova del pagamento almeno della retta del primo mese richiesto; per gli asili nido pubblici con rette pagate posticipatamente rispetto al periodo di frequenza, è sufficiente la documentazione attestante l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Le ricevute dei mesi successivi devono essere caricate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli asili nido pubblici che emettono i bollettini relativi all’ultimo trimestre oltre tale data, il termine ultimo per l’allegazione è il 1° aprile 2020. Il rimborso è subordinato, in ogni caso, alla produzione della ricevuta di pagamento.
Documentazione ammessa
La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita mediante:
- ricevuta;
- fattura quietanzata;
- bollettino bancario o postale;
- per asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga.
Se la documentazione riguarda più mesi di frequenza, deve essere allegata per ciascun mese cui si riferisce. La documentazione deve riportare i seguenti elementi:
- denominazione e partita IVA dell’asilo nido;
- codice fiscale del minore;
- mese di riferimento;
- estremi del pagamento o quietanza;
- nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Incompatibilità e requisiti soggettivi
Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. La non cumulabilità opera a prescindere dal numero di mensilità percepite. Inoltre, il bonus non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle del c.d. bonus infanzia di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La circolare precisa infine che tutti i requisiti richiamati nella circolare n. 88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Contributo per supporto presso la propria abitazione
Per i minori di età inferiore a tre anni impossibilitati a frequentare l’asilo nido a causa di gravi patologie croniche, il contributo di 1.500 euro è corrisposto in unica soluzione. La domanda può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore e deve essere accompagnata, contestualmente alla presentazione, dall’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.
L’attestazione deve contenere:
- i dati anagrafici del minore, compresi data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza;
- la certificazione dell’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione della grave patologia cronica.
Conclusioni operative
La circolare chiarisce che per l’anno 2019 l’accesso al beneficio richiede una domanda telematica, la corretta prenotazione delle mensilità nel caso del contributo asilo nido, l’allegazione puntuale della documentazione di spesa e il rispetto dei termini previsti per la trasmissione delle ricevute. Per il contributo domiciliare, invece, il procedimento è più lineare ma richiede una certificazione sanitaria specifica e la legittimazione del genitore convivente.
Punti principali
Quadro normativo e importo del beneficio
Il bonus è previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i nati dal 1° gennaio 2016, e attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha elevato l’importo a 1.500 euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La circolare fornisce le istruzioni operative per il solo anno 2019 e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alla circolare n. 14 del 29 gennaio 2018.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal 28 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 esclusivamente in via telematica. I canali consentiti sono: servizio web INPS con PIN dispositivo, SPID o CNS; Contact Center multicanale; patronati e intermediari dell’Istituto, anche senza PIN. Il richiedente deve indicare se intende accedere al contributo asilo nido oppure al contributo per supporto presso la propria abitazione. In caso di più figli, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Limite di spesa e ordine di accoglimento
Il bonus è erogabile nei limiti della spesa prevista dall’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, pari per il 2019 a 300 milioni di euro. Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. Se, anche in via prospettica, il limite di spesa viene raggiunto, l’INPS non prende in considerazione le domande successive.
Contributo asilo nido: beneficiari, misura e pagamento
Il contributo asilo nido spetta per bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati. È erogato mensilmente, fino a un massimo di 1.500 euro annui ripartiti su 11 mensilità, con rateo massimo di 136,37 euro; per l’undicesima mensilità, se necessario, l’importo massimo è pari a 136,30 euro per non superare il tetto annuale. Il rimborso mensile non può comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta per la singola retta.
Contributo asilo nido: prenotazione mensilità e documentazione
In domanda il richiedente deve indicare le mensilità di frequenza comprese tra gennaio e dicembre 2019 per le quali intende ottenere il beneficio, così da consentire l’accantonamento del budget. Per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate è necessaria una nuova domanda. Alla domanda va allegata la prova del pagamento almeno della prima retta per cui si richiede il beneficio; per gli asili nido pubblici con rette posticipate è sufficiente, inizialmente, la documentazione di iscrizione o di inserimento in graduatoria. Le ricevute dei mesi successivi devono essere caricate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 gennaio 2020; per i soli asili nido pubblici che emettono i bollettini dell’ultimo trimestre oltre tale data, il termine ultimo è il 1° aprile 2020. Il rimborso avviene solo dopo l’allegazione della ricevuta di pagamento.
Documenti validi e dati obbligatori
La prova del pagamento può consistere in ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale; per gli asili nido aziendali è ammessa l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido sull’avvenuto pagamento o sulla trattenuta in busta paga. Se il documento copre più mesi, deve essere allegato per ciascun mese cui si riferisce. La documentazione deve riportare: denominazione e partita IVA dell’asilo nido, codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza, nominativo del genitore che sostiene la spesa.
Incompatibilità e requisiti
Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, indipendentemente dal numero di mensilità percepite. Inoltre, non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle del c.d. bonus infanzia di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tutti i requisiti previsti dalla circolare n. 88/2017 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Contributo per supporto presso la propria abitazione
Per i bambini di età inferiore a tre anni impossibilitati a frequentare l’asilo nido per gravi patologie croniche, il contributo di 1.500 euro è erogato in unica soluzione. La domanda può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore e deve essere corredata, al momento della presentazione, dall’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017. L’attestazione deve riportare i dati anagrafici del minore e certificare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento a causa della grave patologia cronica.
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