Circolare numero 16 del 01-02-2019
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. INDICE 1. Premessa 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2019, le fasce di retribuzione e i contributi orari dovuti per i lavoratori domestici sulla base della variazione ISTAT dell’1,1%. Conferma inoltre gli esoneri vigenti e disciplina l’applicazione del contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti a tempo determinato, con i relativi importi e coefficienti di ripartizione. Sono richiamate le principali norme di riferimento e le regole particolari sul contributo CUAF, oltre alla distinzione tra lavoratori con e senza CUAF e tra orario fino a 24 ore e oltre 24 ore settimanali.
Nuove fasce contributive 2019 per i lavoratori domestici
Contributi 2019 per i lavoratori domestici
La circolare definisce le nuove fasce contributive per l’anno 2019 per i lavoratori domestici, aggiornate in base alla variazione ISTAT dell’1,1% rilevata tra gennaio 2017-dicembre 2017 e gennaio 2018-dicembre 2018. Il documento contiene inoltre le tabelle degli importi orari dovuti, i coefficienti di ripartizione delle aliquote e i richiami normativi utili alla corretta applicazione della contribuzione.
Aggiornamento delle fasce di retribuzione
In conseguenza della variazione dell’indice dei prezzi al consumo comunicata dall’ISTAT, vengono fissate le nuove fasce di retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti nel 2019. La circolare distingue tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale e riporta le soglie economiche sulle quali si applicano i contributi per lavoratori italiani e stranieri.
Esoneri confermati e contributo ASpI
Restano applicabili gli esoneri previsti dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006. La circolare conferma inoltre la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, precisando che tale elemento incide sull’aliquota complessiva.
Rapporti a tempo determinato e contributo addizionale
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, indicata come retribuzione convenzionale. La circolare precisa che tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Importi dei contributi orari dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
Per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019 sono indicati gli importi del contributo orario, con e senza contributo addizionale, distinguendo tra rapporti con quota CUAF e senza quota CUAF.
-
Senza contributo addizionale:
- fino a € 8,06 di retribuzione oraria effettiva/convenzionale: € 1,42 con CUAF, € 1,43 senza CUAF;
- oltre € 8,06 fino a € 9,81: € 1,61 con CUAF, € 1,62 senza CUAF;
- oltre € 9,81: € 1,96 con CUAF, € 1,97 senza CUAF;
- per orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: € 1,04 sia con sia senza CUAF.
-
Con contributo addizionale ex legge n. 92/2012:
- fino a € 8,06: € 1,52 con CUAF, € 1,53 senza CUAF;
- oltre € 8,06 fino a € 9,81: € 1,72 con CUAF, € 1,73 senza CUAF;
- oltre € 9,81: € 2,10 con CUAF, € 2,11 senza CUAF;
- per orario superiore a 24 ore settimanali: € 1,11 con CUAF, € 1,12 senza CUAF.
Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore.
CUAF e casi di esonero
La circolare chiarisce che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo in due ipotesi:
- rapporto fra coniugi, ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento;
- rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
Per il 2019 vengono riportati i coefficienti di ripartizione sia senza sia con contributo addizionale, distinguendo tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF.
Senza contributo addizionale:
- con CUAF: F.P.L.D. 17,4275%, ASpI 1,03%, CUAF 0%, maternità 0%, INAIL 1,31%, Fondo garanzia T.F.R. 0,2%, totale 19,9675%;
- senza CUAF: F.P.L.D. 17,4275%, ASpI 1,15%, CUAF 0%, maternità 1,31%, INAIL 0,2%, totale 20,0875%.
Con contributo addizionale:
- con CUAF: F.P.L.D. 17,4275%, ASpI 1,03%, CUAF 0%, maternità 0%, INAIL 1,31%, contributo addizionale 1,4%, Fondo garanzia T.F.R. 0,2%, totale 21,3675%;
- senza CUAF: F.P.L.D. 17,4275%, ASpI 1,15%, CUAF 0%, maternità 1,31%, contributo addizionale 1,4%, INAIL 0,2%, totale 21,4875%.
Normativa richiamata e precisazioni finali
La circolare richiama, a supporto delle tabelle, la normativa su ASpI, contributo addizionale, incremento dello 0,30% a carico del lavoratore per l’assicurazione generale obbligatoria, esoneri CUAF e altri interventi storici che hanno inciso sulla contribuzione dei lavoratori domestici. Tra le precisazioni normative si evidenzia che:
- l’ASpI è stata istituita dall’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il contributo addizionale dell’1,40% si applica ai rapporti subordinati non a tempo indeterminato;
- dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è aumentata dello 0,30% a carico del lavoratore;
- dal 1° gennaio 2006 alcuni datori di lavoro domestico beneficiano dell’esonero da CUAF, maternità e disoccupazione;
- dal 1° febbraio 2001 opera l’esonero CUAF previsto dalla legge n. 388/2000.
Nel complesso, la circolare fornisce il quadro operativo per il calcolo dei contributi domestici nel 2019, con particolare attenzione a fasce retributive, contributi orari, riparto delle aliquote ed esclusioni applicabili.
Punti principali
Aggiornamento ISTAT e base di calcolo 2019
L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,1% tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 e gennaio 2018-dicembre 2018. In conseguenza di ciò sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.
Esoneri e contributo ASpI/CUAF
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005. Viene confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF. La circolare richiama inoltre che, per i rapporti a tempo determinato, si applica il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, che non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Importi dei contributi orari 2019
Sono indicati gli importi del contributo orario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, distinguendo tra lavoratori italiani e stranieri e tra retribuzione effettiva/convenzionale, con o senza quota CUAF. Senza contributo addizionale, gli importi variano per le fasce retributive fino a € 8,06, oltre € 8,06 fino a € 9,81, oltre € 9,81 e per l’orario superiore a 24 ore settimanali. Con il contributo addizionale per i tempi determinati, gli importi risultano maggiorati secondo le tabelle riportate.
Ripartizione delle aliquote e coefficienti
Sono riportati i coefficienti di ripartizione per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, sia senza sia con contributo addizionale. Le tabelle distinguono tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, evidenziando le quote per F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e Fondo garanzia T.F.R., con totale pari a 1.
Normativa di riferimento e precisazioni sui contributi
La circolare richiama le principali basi normative: istituzione dell’ASpI, contributo addizionale sui rapporti non a tempo indeterminato, incremento dello 0,30% a carico del lavoratore per l’assicurazione generale obbligatoria, esoneri CUAF/maternità/disoccupazione per i datori di lavoro domestico e altre soppressioni o riduzioni di contributi storici. Viene precisato che il contributo CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi, nei casi ammessi dalla legge, e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
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