Cassazione Penale, Sentenza n. 27407/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lumini impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP del 9/8/2023 relativo a plurimi reati ex art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Denunciava: (1) errata valutazione del dolo richiesto dalla norma penale, sostenendo che, in quanto cessionario dei crediti d'imposta trasferiti ai sensi del d.l. n. 34/2020, egli aveva semplicemente visto comparire il credito nel proprio cassetto fiscale senza poter conoscere la genesi e quindi poteva al più aver agito con colpa; (2) vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, contestando che l'ordinanza non avesse fornito elementi concreti a dimostrazione del pericolo di dispersione del patrimonio e si fosse limitata a richiamare la qualifica imprenditoriale degli indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto parzialmente il secondo. Sul primo punto ha ritenuto che l'ordinanza del riesame aveva motivato adeguatamente la sussistenza dell'elemento soggettivo: in particolare l'analisi delle cessioni (Dama s.r.l., Sequel s.r.l., Jct s.r.l.) mostrava che il credito ceduto da Jct era manifestamente superiore a quello spettante per legge e che la cessionaria Sara Gel, consapevole dell'importo corretto indicato nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non poteva ignorare l'anomalia; la contestualità delle operazioni e la coincidenza del medesimo rappresentante legale hanno indotto il Tribunale a valutare le cessioni come parti di un accordo unitario, escludendo la buona fede. Sul secondo punto la Cassazione ha ritenuto la motivazione sul periculum in mora apparente: la mera natura fungibile del denaro e la qualifica imprenditoriale degli indagati non sono sufficienti a fondare il pericolo di dispersione in assenza di elementi oggettivi emersi nelle indagini. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Torino, limitatamente alla valutazione del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari reali; qui invocata sia dal ricorrente per chiedere la revoca del sequestro sia dalla Corte per rimandare il nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi del comma 5.
art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Configurazione dei reati tributari connessi a indebite compensazioni o indebita indicazione di crediti d'imposta; è il titolo del reato a fondamento del sequestro e rispetto al quale è stata valutata la sussistenza del dolo.
art. 43 cod. pen.
Principio sulla imputabilità e sul dolo/colpa; il ricorrente sosteneva che l'eventuale responsabilità fosse solo colposa, ma la Corte ha ritenuto che il dolo emergesse ictu oculi da elementi concreti.
art. 28 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito)
Norma che introdusse il credito d'imposta per canoni di locazione legato al periodo Covid; il meccanismo delle cessioni ex d.l. 34 è al centro della vicenda fattuale e della contestazione sulla conoscenza della genesi del credito.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: è deducibile la violazione di legge quando vi è inesistenza o mera apparenza della motivazione; la Corte ne trae il principio che non può essere impugnata con successo una motivazione anche se ritenuta manifestamente illogica, salvo i casi di mancanza o mera apparenza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione tra cui la manifestata illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il sindacato in sede di legittimità è limitato e che la presenza di motivazione non apparente esclude la censura.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel dispositivo per individuare la competenza a cui rinviare il giudizio dopo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il giudice del riesame e la Cassazione possono sindacare l'elemento soggettivo ma solo quando il suo difetto emerge in modo evidente e manifestabile 'ictu oculi'; dubbi non determinanti non bastano a escludere il dolo.
- La mera accettazione formale di crediti d'imposta risultanti nel 'cassetto fiscale' non esclude automaticamente la responsabilità penale: la presenza di elementi oggettivi che evidenziano l'anomalia dell'importo (es. comunicazioni ufficiali con importi corretti, discrepanze manifeste) può far ritenere la conoscenza o la prevedibilità dell'illiceità.
- Operazioni contestuali, concluse nello stesso giorno e con lo stesso rappresentante legale, possono essere valutate unitariamente come parte di un accordo organico, rafforzando la valutazione del dolo anche se tecnicamente si tratta di atti distinti.
- Per fondare il periculum in mora relativo a un sequestro preventivo non è sufficiente la generica affermazione che il profitto è denaro liquido o che gli indagati sono imprenditori; occorrono elementi oggettivi e concreti emersi nelle indagini che mostrino il rischio attuale e concreto di dispersione dei beni.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: l'annullamento è possibile quando la motivazione manca o è meramente apparente, mentre l'apprezzamento sui fatti e sulla valutazione probatoria compete in via prevalente al giudice di merito.
- Se il provvedimento cautelare viene annullato per carenze di motivazione sul periculum in mora, il rimedio pratico è il rinvio per nuovo giudizio, non sempre l'immediata revoca automatica della misura, e la valutazione dovrà concentrarsi sugli elementi oggettivi richiesti dalla Corte.
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