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Sentenza

Sentenza n. 1895/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza e della conseguente richiesta della ricorrente. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 828 euro oltre accessori di legge, applicando il criterio della soccombenza virtuale; ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 291/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta del docente con le somme spettanti per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, n. 291/2024, che aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta del docente e ad accreditare gli importi spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato, con nota del 27 febbraio 2026, di avere integralmente eseguito la pronuncia; il 1° ottobre 2026 la ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.;

    L’avvenuta esecuzione della pronuncia, unitamente alla richiesta della ricorrente, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente la sentenza azionata e il ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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