Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1049/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento Prot. Uscita n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1 – Ordine Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, a firma del Vice Prefetto Vicario Lazzari, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, avente ad oggetto «divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute» con contestuale invito a «cedere le armi e le munizioni cautelativamente ritirate a terzi, non conviventi, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, entro 150 giorni dalla data di notifica del presente atto»; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso

Giustizia amministrativa202300724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con invito a cederle a terzi non conviventi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare da anni di porto d’armi a uso caccia, ha impugnato il divieto di detenzione adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., emesso dopo un episodio di conflittualità familiare culminato nell’intervento dei Carabinieri, nel ritiro cautelativo delle armi e nella proposizione di una querela. Ulteriori armi erano state successivamente consegnate ai Carabinieri dalle conviventi. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10 l. n. 241/1990 per omessa considerazione delle memorie procedimentali; violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. per insussistenza dei presupposti; sproporzione e inattualità della misura per cessazione delle esigenze cautelari. Ha inoltre rappresentato che i procedimenti penali collegati si erano conclusi con sentenze di non luogo a procedere, rispettivamente per remissione della querela e per oblazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che la Prefettura aveva erroneamente indicato nel provvedimento l’assenza di memorie difensive, nonostante il loro deposito in sede procedimentale. Tuttavia, il vizio non ha comportato l’annullamento dell’atto, poiché l’art. 21-octies l. n. 241/1990 consente di conservarlo quando sia provato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, il divieto di detenzione è stato ritenuto sorretto da adeguati presupposti: la situazione di elevata conflittualità endofamiliare, l’episodio di contatto fisico, l’intervento dei Carabinieri, il mancato rinvenimento immediato di parte delle armi e l’insufficiente dimostrazione delle cautele adottate per impedirne l’accesso a terzi. Il giudice ha ribadito l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e la natura cautelare e preventiva della misura, che non richiede né una condanna penale definitiva né un accertamento di pericolosità sociale o di effettivo abuso delle armi. La prognosi prefettizia è stata ritenuta non illogica né irragionevole. È stata respinta anche la censura di sproporzione: il divieto è idoneo e necessario alla tutela dell’incolumità personale e collettiva. Il decorso di circa un anno e mezzo non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il venir meno del pericolo; inoltre, il proscioglimento per oblazione non equivale ad assoluzione nel merito. La precedente titolarità del porto d’armi e l’assenza di precedenti ostativi non hanno generato un affidamento al mantenimento del titolo, soggetto a controllo continuo. Il TAR ha precisato che l’interessato può presentare un’istanza di riesame per rappresentare l’eventuale mutamento della situazione attuale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente all’autorità di pubblica sicurezza di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sulla base di una valutazione preventiva dell’affidabilità del soggetto e del rischio, anche solo potenziale, di abuso.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione procedimentale derivante dalla mancata considerazione delle memorie non determina l’annullamento quando sia provato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le memorie presentate dall’interessato devono essere considerate dall’amministrazione nel procedimento; la loro omissione costituisce vizio procedimentale, eventualmente non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies.

  • art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110

    La ritenuta violazione della disposizione, anche se il procedimento penale si conclude per oblazione, può essere valorizzata dall’autorità prefettizia nella valutazione cautelare di affidabilità e custodia delle armi.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di proporzionalità è considerato corollario del buon andamento e impone di verificare idoneità, necessità e tollerabilità della misura amministrativa.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di un rischio anche solo potenziale di abuso; non richiede né una condanna penale definitiva, né un comprovato abuso delle armi, né uno specifico giudizio di pericolosità sociale.
  • Accesi contrasti e dissidi endofamiliari, soprattutto se accompagnati da episodi di contatto fisico e dall’intervento delle forze dell’ordine, costituiscono elementi idonei a fondare una prognosi di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
  • Nella valutazione prevista dall’art. 39 T.U.L.P.S. l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare non soltanto fatti penalmente accertati, ma anche vicende personali e modalità di custodia delle armi rilevanti sul piano dell’affidabilità, purché la prognosi sia ancorata a elementi concreti e non risulti illogica o irragionevole.
  • La mancata considerazione delle memorie procedimentali costituisce una violazione procedimentale, ma non impone l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che, anche considerando le deduzioni dell’interessato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
  • Il decorso del tempo successivo al ritiro cautelativo delle armi non determina di per sé il venir meno dell’attualità del pericolo; occorre dimostrare un mutamento concreto della situazione di fatto idoneo a eliminare la prognosi di rischio.
  • La precedente concessione o il reiterato rinnovo del porto d’armi non attribuiscono un diritto al mantenimento del titolo né un affidamento alla sua conservazione, poiché l’affidabilità del titolare è soggetta a controllo continuo e può essere nuovamente valutata dall’autorità competente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.