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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35339/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi formulati in modo generico e privo di specificità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, deducendo due censure: in primo luogo un vizio di motivazione sulla utilizzabilità della registrazione della conversazione intercorsa tra lui e la persona offesa, sostenendo che tale prova sarebbe stata inutilizzabile; in secondo luogo un vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della violenza e minaccia nel reato contestato, assumendo che la condotta non integrasse la fattispecie. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici, perché il primo non chiariva la decisività della prova né le ragioni dell'asserita inutilizzabilità, a fronte della motivazione di merito che indicava una registrazione effettuata con apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria e su iniziativa della persona offesa; il secondo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata che dava conto di ripetute minacce finalizzate al recupero del credito e della conseguente denuncia presentata dalla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    La Corte richiama la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia, valorizzando le ripetute minacce rivolte alla persona offesa per il recupero del credito.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o ripetitive sono inammissibili.
  • La doglianza sull'inutilizzabilità di una prova deve indicare in modo concreto la ragione dell'asserita illegittimità e la sua decisività nel ragionamento probatorio, altrimenti è generica.
  • Ai fini dell'art. 393 c.p. rilevano condotte di minaccia o violenza finalizzate al soddisfacimento di una pretesa creditoria, quando il giudice di merito accerti ripetute minacce idonee a coartare la persona offesa.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova, ma verifica la coerenza logica e la specificità delle censure rispetto alla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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