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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24316/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare: sosteneva che il tempo trascorso dalla cessazione delle condotte, i rapporti esclusivamente con persone diverse dai conviventi e la presenza della moglie e dei figli rendevano compatibile la misura domiciliare; censurava inoltre la valutazione sulla presunta connivenza della moglie, ritenendola indimostrata e non idonea a escludere la domiciliazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse confrontato in modo specifico e puntuale le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che aveva dettagliatamente motivato la persistenza dei pericoli (intensità e attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata) e l'inidoneità della misura gradata anche alla luce di elementi che travisavano l'affidabilità della moglie (coinvolgimento occasionale ma significativo nel contesto investigato). Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.; il provvedimento non ha determinato la rimessione in libertà dell'indagato.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n.137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha dunque svolto la decisione con le modalità previste dal decreto per l'esame scritto del fascicolo e delle memorie

  • Decreto-Legge 198/2022, art. 8

    Norma normativa collegata alle modalità del contraddittorio scritto in sede di ricorso; conferma la possibilità di trattare l'atto con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale/straordinaria richiamata in motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione di euro 3.000

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disciplina gli adempimenti procedurali conseguenti alle decisioni cautelari che non comportano la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (notifica/trasmissione agli uffici competenti)

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del potere/simul procedurale di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; utilizzata per giustificare la misura irrogata nella specie

Massime di principio

  • Il giudice di merito valuta la proporzionalità, gradualità e adeguatezza delle misure cautelari tenendo conto sia del tempo trascorso dalle condotte sia dell'attualità e dell'intensità dei pericoli; il mero decorso del tempo non basta per ottenere la revoca o la mitigazione della misura se permangono elementi concreti di pericolo
  • In sede di impugnazione cautelare è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata: censure generiche o affermazioni senza specifico riferimento alle motivazioni del giudice di merito comportano il rischio di inammissibilità
  • L'affidabilità di persone conviventi (es. coniuge) come garanzia per la misura domiciliare può essere disattesa se emergono, anche occasionali ma significative, elementi di coinvolgimento nel contesto investigato; la prova o l'assenza di prova di connivenza va documentata in modo puntuale
  • Le procedure di esame scritto del ricorso (contraddittorio scritto) possono essere utilizzate ma non attenuano l'obbligo del ricorrente di articolare imprecise controdeduzioni: il formato scritto richiede comunque argomentazioni specifiche e riferite al provvedimento impugnato
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente generici possono comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa per le ammende); dunque valutare preliminarmente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni cautelari

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