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Sentenza

Sentenza n. 16420/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055994702345 spedita in data 03.06.2024 successivamente con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.

Giustizia amministrativa202607668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 3 giugno 2024

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di permesso di soggiorno presentata il 3 giugno 2024 e un ordine alla Questura di provvedere con atto espresso. Il ricorso è stato notificato il 14 luglio 2026. Il TAR ha rilevato che, alla data dell'istanza, il termine per la conclusione del procedimento era di 60 giorni e che la successiva estensione a 90 giorni, introdotta dal d.lgs. n. 83/2026, si applicava solo dal 22 maggio 2026. Non risultano ulteriori motivi di censura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Il termine procedimentale di 60 giorni è scaduto il 2 agosto 2024; il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio, previsto dall'art. 31 c.p.a., scadeva il 2 agosto 2025 e, tenuto conto della sospensione feriale di 31 giorni, il 3 settembre 2025. La notifica del 14 luglio 2026 è dunque tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori. Il TAR ha inoltre revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che la proposizione tardiva del ricorso integri colpa grave ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Nel testo vigente al momento in cui, il 03.06.2024, il ricorrente ha presentato l’istanza di permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 prevede(va) che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.

    Per l'istanza presentata il 3 giugno 2024 si applicava il termine di 60 giorni previsto dal testo allora vigente, non il termine di 90 giorni introdotto nel 2026, poiché la nuova disciplina si applica solo dal 22 maggio 2026.

  • art. 4 d.lgs. 16 aprile 2026, n. 83

    Nel modificare tale comma 9, l’art. 4 del D.Lgs. 16/04/2026 n. 83 ha ora portato a 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento; ma poiché, per espressa previsione dello stesso citato art. 4, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026”, al caso in esame si applica ancora il termine di 60 giorni, scaduto il 02.08.2024.

    La modifica che porta a 90 giorni il termine di conclusione del procedimento opera dal 22 maggio 2026 e non si applica alle istanze presentate anteriormente.

  • art. 31 c.p.a.

    Ora, l’art. 31 del cpa, nel disciplinare “l’azione avverso il silenzio”, prevede che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”, che “l'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”, e che “è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

    L'azione avverso il silenzio deve essere proposta, pur permanendo l'inadempimento, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; resta salva la possibilità di riproporre l'istanza ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Ora, poiché l’avere proposto il ricorso tardivamente concretizza certamente un caso di colpa grave, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata.

    La proposizione tardiva del ricorso, ritenuta nel caso concreto espressione di colpa grave, comporta la revoca retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è soggetta al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; per il calcolo del termine annuale, in quanto processuale, si tiene conto della sospensione feriale dei termini.
  • La disciplina sopravvenuta che modifica il termine di conclusione del procedimento si applica dalla data di efficacia prevista dalla legge e non incide sulle istanze anteriori, quando la norma ne circoscriva espressamente l'applicazione temporale.
  • La proposizione tardiva del ricorso può integrare colpa grave e giustificare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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