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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino albanese titolare di un permesso di soggiorno per minore età, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato prima del compimento della maggiore età. La Questura ha respinto l'istanza rilevando l'assenza di una richiesta di parere alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e la mancata dimostrazione dell'affidamento del minore, ai sensi dell'art. 2 della l. 184/1983, a un parente entro il quarto grado o ad altro tutore designato dal tribunale per i minorenni. Il ricorrente ha dedotto che l'art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998 contempla due distinte ipotesi, una relativa allo straniero affidato o sottoposto a tutela e l'altra relativa allo straniero inserito in progetti di integrazione sociale o civile, sostenendo di rientrare nella seconda. Ha inoltre invocato l'orientamento secondo cui, in mancanza del parere, la Questura potrebbe valutare discrezionalmente la domanda e ha sostenuto la necessità di considerare le sopravvenienze secondo un giudizio riferito al rapporto e non al solo atto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha accertato che il ricorrente non era stato affidato ai sensi dell'art. 2 della l. 184/1983, ma era stato sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 343 c.c., con nomina dello zio quale tutore. Tale circostanza, tuttavia, non era stata rappresentata né documentata alla Questura durante il procedimento. L'omessa allegazione e prova dei presupposti necessari grava sull'interessato e impedisce di censurare successivamente il provvedimento per la mancata considerazione di elementi non acquisiti dall'Amministrazione. La produzione tardiva della documentazione non impone alla Questura di revocare il diniego e di adottare un nuovo provvedimento, poiché il riesame in autotutela è discrezionale. Il Tribunale ha inoltre ritenuto decisiva l'assenza del parere positivo previsto dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998. Poiché la domanda era stata presentata dopo l'entrata in vigore della l. 50/2023, che aveva nuovamente eliminato la previsione secondo cui il mancato parere non poteva legittimare il diniego e si applicava il silenzio-assenso dell'art. 20 l. 241/1990, il parere favorevole era necessario e non poteva essere sostituito dal silenzio-assenso. In base all'art. 14-bis d.P.R. 394/1999, spettava al ricorrente attivarsi per richiedere il parere e produrre la documentazione relativa al percorso di integrazione, nella disponibilità del solo interessato. Non avendo presentato tale richiesta, il ricorrente non poteva conseguire la conversione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998

    La disposizione distingue le ipotesi di conversione del permesso per minore età riferite allo straniero affidato o sottoposto a tutela e allo straniero ammesso a progetti di integrazione sociale o civile.

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    “il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”

    I periodi che escludevano il diniego per mancato parere e richiamavano il silenzio-assenso sono stati nuovamente soppressi dalla l. 50/2023; per le domande presentate dopo tale modifica il parere favorevole è necessario e non opera il silenzio-assenso.

  • art. 14-bis d.P.R. 394/1999

    “documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente”

    La richiesta del parere deve essere promossa dall'interessato e corredata da documenti relativi al percorso di integrazione, che possono essere nella sua esclusiva disponibilità.

  • art. 2 l. 184/1983

    La norma è stata richiamata per distinguere l'affidamento del minore dalla tutela; nel caso concreto non risultava un affidamento ai sensi di tale disposizione.

  • art. 343 c.c.

    La nomina del tutore e l'apertura della tutela sono state ricondotte a tale disposizione, ma la relativa circostanza, non comunicata nel procedimento, non poteva essere valorizzata per censurare il diniego.

  • art. 20 l. 241/1990

    Il regime del silenzio-assenso non è applicabile alla domanda proposta dopo la soppressione del richiamo a tale disposizione nell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.

Massime di principio

  • Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno per minore età, l'interessato deve allegare e documentare tempestivamente all'Amministrazione i fatti e i titoli dai quali derivano i presupposti per il rilascio del diverso permesso; non può ottenere l'annullamento del diniego per la mancata considerazione di circostanze rimaste estranee al procedimento.
  • La produzione tardiva di documentazione concernente presupposti non rappresentati durante il procedimento non rende illegittimo il provvedimento originariamente adottato sulla base degli elementi disponibili e non obbliga l'Amministrazione ad avviare un riesame in autotutela, il cui esercizio resta discrezionale.
  • Per le domande di conversione presentate dopo l'entrata in vigore della l. 50/2023, il parere favorevole della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998; il mancato rilascio del parere non può essere sostituito dal silenzio-assenso previsto dall'art. 20 l. 241/1990.
  • L'onere di richiedere il parere e di fornire la documentazione relativa al percorso di integrazione grava sull'interessato quando tale documentazione è nella sua disponibilità e la normativa procedurale richiede che essa accompagni la richiesta di parere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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