Ordinanza n. 12485/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del 2.2.2026 prot 7190 con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha respinto il visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato del cittadino -OMISSIS-, nonché per la condanna degli enti convenuti al rilascio del visto d'ingresso invocato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per l’annullamento del diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato e per la condanna delle amministrazioni al rilascio del visto. Il TAR ha rilevato d’ufficio due possibili cause di inammissibilità: il difetto di legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego relativo al visto da concedere al lavoratore straniero e l’assenza di un’idonea procura alle liti rilasciata dal lavoratore, poiché la procura sottoscritta all’estero non risulta munita dei requisiti necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti le questioni di possibile inammissibilità rilevate d’ufficio, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie sulle questioni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla previamente alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11/2025
Richiamata in relazione ai requisiti necessari affinché una procura alle liti sottoscritta all’estero possa essere fatta valere nello Stato italiano.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, quale l’inammissibilità del ricorso, deve sottoporla alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire il giudizio.
- La legittimazione a impugnare il diniego di un visto per lavoro subordinato deve essere verificata con riferimento alla titolarità della posizione giuridica direttamente incisa dal provvedimento; il datore di lavoro può quindi essere privo di legittimazione rispetto all’impugnazione del visto destinato al lavoratore straniero.
- Una procura alle liti sottoscritta all’estero dal ricorrente deve possedere i requisiti richiesti per poter essere utilizzata nel processo amministrativo italiano; in mancanza, il ricorso può essere esposto a una questione di inammissibilità.
Come è indicizzato
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