Cassazione Penale, Sentenza n. 09975/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 22/07/2025 che, da un lato, riconosceva il vincolo della continuazione tra reati oggetto di plurime sentenze e, dall'altro, rigettava la sua istanza volta a dichiarare cessata in data 6/02/2016 la sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Di Maio sosteneva che la formulazione temporale della contestazione "tra il 2015 e il 2016" dovesse intendersi come riferimento solo al periodo di confine (a cavallo tra i due anni) e non a tutto l'arco 2015–2016, per cui la sua partecipazione si sarebbe conclusa con il suo arresto del 6/02/2016. Inoltre eccepiva che gli episodi del dicembre 2016 citati nella motivazione erano estranei alla contestazione principale e relativi a condotte successive e autonome.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto legittimo il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato e di individuare, anche attraverso la lettura degli atti di giudizio, il termine della condotta quando la contestazione temporale è generica. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della preposizione "tra" quale espressione che può ricomprendere l'intero arco temporale 2015–2016 e ha ritenuto congrua la motivazione del GIP nel trarre dagli atti e dai richiami agli episodi del 16.12.2016 e 21.12.2016 l'elemento probatorio della persistenza della partecipazione associativa sino al 21/12/2016. Ha inoltre respinto l'eccezione di nullità per mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, affermando che l'art. 611 c.1 c.p.p. non impone tale comunicazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
Norma sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza di merito era relativa a tale contestazione e la portata temporale della partecipazione è stata oggetto di interpretazione ai fini esecutivi
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Fondamento formale del motivo di cassazione impugnatorio (travìsamento della motivazione e dei fatti)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso nella motivazione della Corte
art. 611 c.1 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini entro i quali il Procuratore generale presenta le richieste; la Corte ha interpretato che la norma non impone la comunicazione formale delle richieste del Procuratore generale alle parti, quindi l'assenza di tale comunicazione non determina nullità
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 7512 del 31/01/2025 (Rv. 287559 - 01)
Sentenza n. 7512/31.01.2025
Conferma il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato e renderne esplicito il contenuto e i limiti per finalità esecutive
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 10567 del 05/02/2019 (Rv. 274877 - 01)
Sentenza n. 10567/05.02.2019
Riconosce specificamente il dovere del giudice dell'esecuzione di individuare la data di cessazione della condotta quando il reato permanente è contestato in forma aperta e la sentenza di condanna non la specifichi
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di interpretare il giudicato irrevocabile per estrarne i limiti e gli elementi necessari all'esecuzione, anche ricavando informazioni non esplicitamente enunciate ma desumibili dal corpo della sentenza e dagli atti del processo
- Quando la contestazione temporale è formulata in termini generici (es. "tra il 2015 e il 2016"), tale formula non va automaticamente intesa come limitativa al solo 'punto di congiunzione' fra due anni: può legittimamente essere interpretata come riferimento all'intero arco temporale indicato, salvo che la difesa non fornisca elementi fattuali concreti e contraddittori
- In caso di reato permanente o di imputazione aperta, il giudice dell'esecuzione deve, se necessario per conseguenze esecutive, fissare una data di cessazione della condotta attraverso l'interpretazione del giudicato e la consultazione degli atti
- L'onere di provare l'errore interpretativo gravante sulla motivazione del giudice dell'esecuzione incombe sulla difesa: servono elementi concreti e documentati estranei o contrari a quanto desunto dal giudice della cognizione
- L'art. 611 c.1 c.p.p. disciplina termini e facoltà del Procuratore generale, ma non impone la comunicazione automatica delle richieste del Procuratore generale alle parti; la mancata comunicazione non comporta di per sé nullità procedurale
- Richiami a fatti o arresti successivi contenuti nella motivazione della sentenza di merito possono essere utilizzati dal giudice dell'esecuzione per dimostrare la persistenza di una condotta associativa, se risultano coerenti e integrabili nel quadro probatorio già valutato
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