Ordinanza n. 159/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 95 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Messina – sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 95 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Messina – sezione lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, con il quale l’Azienda Ospedaliera Papardo era stata condannata a pagare a uno dei ricorrenti euro 41.218,65, oltre interessi legali, a consegnare documentazione relativa a buste paga, fogli presenza e cedolini della tredicesima mensilità, nonché a corrispondere le spese processuali. Il TAR ha rilevato che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e che deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Nel fascicolo non risultavano depositati né il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. né la prova della notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso in rito, nel merito o sulle spese. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla notificazione se antecedente, il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. e la prova della notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo. Il Collegio ha avvertito che il mancato tempestivo adempimento potrà comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso e sarà valutato anche ai fini della permanenza dell’interesse a ricorrere. È stata fissata per la prosecuzione la camera di consiglio del 25 marzo 2026; le pronunce sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese sono state sospese.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato o comunque esecutivi.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce requisito necessario affinché il decreto possa valere come titolo giudiziale idoneo all’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 643 c.p.c.
La verifica sottesa alla dichiarazione di esecutorietà comprende l’accertamento della regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo; tale verifica non è sostituibile dalla mera attestazione di cancelleria relativa alla mancata opposizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di assegnare un termine per il deposito della documentazione rilevante, avvertendo delle conseguenze processuali del mancato adempimento.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. solo se è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La mera attestazione di cancelleria della mancata opposizione non equivale al decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché quest’ultimo presuppone anche il controllo sulla regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo.
- La parte che agisce in ottemperanza deve fornire prova sia dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo sia della sua notificazione all’amministrazione; il mancato deposito può condurre all’inammissibilità del ricorso e incidere sulla permanenza dell’interesse a ricorrere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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