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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa emanazione di misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti relativi all'appalto di servizi identificato con il seguente CIG B72D539CAA: 1) provvedimento di esclusione e relativa comunicazione prot. 30509 del 02.10.2025 relativa all'“Appalto per l'affidamento del servizio educativo, ausiliario e servizi di supporto presso asilo nido comunale “G. Mori” di Loro Piceno” (CIG: B72D539CAA) con cui la S.U.A., sentito il parere del R.U.P. del Comune di Loro Piceno, nel cui interesse la procedura di gara è stata avviata, ha disposto “l'esclusione dell'operatore economico in indirizzo, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del D. Lgs. n.36/2023, come indicato nel paragrafo 21) del Disciplinare di gara”; 2) la nota recante il parere del R.U.P. del Comune di Loro Piceno, nel cui interesse la procedura di gara è stata avviata, e recante l'invito alla “esclusione dell'operatore economico in indirizzo, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del D. Lgs. n.36/2023, come indicato nel paragrafo 21) del Disciplinare di gara” (non in possesso, peraltro, della ricorrente ma citato nella prima); 3) del Disciplinare di gara nel punto 3.5 laddove intesa in senso lesivo della ricorrente; 4) della determina a contrarre n. 240 del 06.06.2025 nella medesima predetta parte; 5) del Bando di gara; 6) dell'avviso di convocazione di seduta pubblica in data 10.10.2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato; Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto; Con richiesta in via subordinata, nel caso denegato in cui non fosse ritenuto possibile il subentro, di risarcimento del danno da determinarsi ex art. 34 comma 4°, c.p.a., con il procedimento di cui all’art. 124 comma 3° c.p.a. ss.mm.ii.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Idea Società Cooperativa Sociale il 4\12\2025: Declaratoria annullamento dei seguenti ulteriori atti e documenti: 7) della nota Prot. n. 8570 del 24/09/25 recante il parere del R.U.P.; 8) dei due verbali di III seduta pubblica della Commissione in data 10.10.2025, già impugnati con il ricorso introduttivo nell’avviso di convocazione, ma prodotti dalla Amministrazione resistente con l’atto di costituzione in giudizio;

Giustizia amministrativa202500753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento dei servizi educativo, ausiliario e di supporto presso un asilo nido comunale, nonché gli atti conseguenti e, con motivi aggiunti, il parere del RUP e i verbali della seduta pubblica di scorrimento della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, prima classificata con un punteggio complessivo di 87,217/100, aveva indicato un ribasso dell'11,01% e un costo della manodopera di euro 391.581,88, corrispondente alla stima riportata dalla stazione appaltante nel modello di offerta. In sede di verifica dell'anomalia aveva però precisato che il costo effettivamente sostenuto sarebbe stato di euro 361.795,05, in ragione della mancata applicazione dell'indennità di turno, mantenendo invariata l'offerta economica complessiva di euro 376.346,21. La stazione appaltante aveva ritenuto tale precisazione una modifica sostanziale dell'offerta economica, lesiva del principio di immodificabilità, ed aveva disposto l'esclusione ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d), e 110, comma 5, del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'ambiguità e contraddittorietà della lex specialis: il punto 3.5 del disciplinare indicava che l'importo ribassabile comprendeva il costo della manodopera, mentre il modello di offerta economica richiamato dal punto 17 indicava che il ribasso si applicava all'importo al netto del costo della manodopera, riportando inoltre la stima della stazione appaltante come dichiarazione apparentemente prevista a pena di esclusione. Ha dedotto, inoltre, che i giustificativi non avevano modificato l'offerta complessiva, ma avevano soltanto spiegato lo scostamento tra il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante e quello effettivamente sostenibile dall'impresa. L'errore nella compilazione del modello sarebbe stato, comunque, meramente formale e inidoneo a incidere sulla par condicio. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il parere del RUP e i verbali della seduta pubblica, deducendo l'invalidità derivata e l'illegittimità dello scorrimento della graduatoria, effettuato senza i presupposti previsti dal disciplinare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di esclusione e gli atti conseguenti. Il Collegio ha rilevato la contraddittorietà della documentazione di gara: il punto 3.5 del disciplinare considerava l'importo ribassabile comprensivo del costo della manodopera, mentre il modello di offerta economica indicava un importo soggetto a ribasso al netto del costo della manodopera. Inoltre, il modello riportava prestampata la stima della manodopera della stazione appaltante e la relativa dichiarazione appariva prevista a pena di esclusione, circostanza idonea a indurre l'operatore a mantenere quel valore. Il giudice ha ritenuto decisivo che l'offerta complessiva fosse rimasta invariata e corrispondesse al ribasso dichiarato, e che la stazione appaltante non avesse contestato né la congruità della giustificazione dello scostamento né la conformità dell'importo complessivo al ribasso offerto. La diversa indicazione del costo della manodopera in sede di verifica non costituiva, quindi, una modifica sostanziale dell'offerta, ma riguardava un dato formale e giustificabile. Anche ove si fosse trattato di un errore evitabile nella compilazione, esso non aveva inciso sulla sostanza dell'offerta né sulla par condicio. L'illegittimità dell'esclusione ha comportato l'illegittimità derivata del parere del RUP e dei verbali successivi. Sono state invece respinte le domande di accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro, perché riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori per ciascuna, con rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 4, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla stazione appaltante quale base normativa dell'esclusione, ma ritenuto non idoneo a giustificare l'esclusione nel caso concreto, poiché non vi era stata una modifica sostanziale dell'offerta.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel provvedimento di esclusione nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta; il giudice ha ritenuto illegittima l'esclusione fondata sulla diversa indicazione del costo della manodopera, in assenza di modifica dell'offerta complessiva.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la separata indicazione del costo della manodopera rispetto all'importo soggetto a ribasso.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento, non accolta poiché le domande di accertamento e reintegrazione riguardavano poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 124, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento in caso di impossibilità del subentro; non applicato dal giudice per l'accoglimento dell'azione demolitoria.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Applicato per la condanna delle amministrazioni resistenti alle spese di lite, anche considerando i principi di chiarezza e sinteticità.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale criterio ulteriore per la liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis e il modello di offerta economica contengono indicazioni contraddittorie sull'inclusione o sull'esclusione del costo della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, l'ambiguità non può essere posta a fondamento dell'esclusione dell'operatore che abbia seguito il modello predisposto dalla stazione appaltante, soprattutto se il modello riporta come dato prestampato la stima della manodopera e ne impone apparentemente la dichiarazione a pena di esclusione.
  • La verifica dell'anomalia può consentire di giustificare lo scostamento tra il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante e quello effettivamente sostenibile dall'operatore, purché resti invariata l'offerta economica complessiva e non venga modificato il ribasso originariamente dichiarato.
  • La diversa quantificazione del costo della manodopera nei giustificativi non integra una modifica sostanziale dell'offerta quando l'importo complessivo offerto rimane invariato, corrisponde al ribasso dichiarato e la stazione appaltante non contesta specificamente la congruità della giustificazione dello scostamento.
  • L'errore meramente formale nella compilazione del modello di offerta non giustifica l'esclusione se non incide sulla sostanza dell'offerta e non determina una lesione della par condicio tra i concorrenti.
  • L'accoglimento dell'impugnazione dell'esclusione comporta l'illegittimità derivata degli atti successivi fondati su tale esclusione, mentre il giudice non può accertare il diritto all'aggiudicazione o al subentro quando l'amministrazione deve ancora esercitare i propri poteri.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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