Cassazione Civile, Ordinanza n. 35077/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa per la scarsa leggibilità del numero identificativo di un natante di proprietà del resistente. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione; il Tribunale di Venezia aveva poi rigettato l'appello del Comune. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico: la Corte si limita a rilevare che agli atti risultava depositato solo il dispositivo della sentenza impugnata e non anche la motivazione. Il ricorrente ha chiesto rimessione in termini per depositare successivamente la copia autentica integrale della sentenza, dopo la proposta del relatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente la possibilità di integrare successivamente il deposito della copia autentica integrale della sentenza impugnata, perché tale deposito costituisce requisito di procedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, c.p.c. La rimessione in termini è stata quindi negata. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ.
viene richiamato il procedimento accelerato in camera di consiglio e la proposta del relatore; il Collegio condivide la proposta ma qualifica il difetto come improcedibilità del ricorso.
art. 369, secondo comma, c.p.c.
art. 369, secondo comma, c.p.c.
il deposito della copia autentica della sentenza impugnata unitamente al ricorso è requisito di procedibilità e deve sussistere al momento del deposito del ricorso, senza possibilità di integrazione successiva in mancanza di espressa previsione di legge.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
la successiva produzione della copia autentica della sentenza non è stata neppure effettuata con le modalità previste per i documenti depositati in cassazione, inclusa la notifica alla controparte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica integrale della sentenza impugnata è un requisito di procedibilità che deve essere soddisfatto al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso; non è sanabile con deposito successivo se la legge non lo consente espressamente.
- La mera disponibilità del dispositivo non basta a far sorgere il potere di impugnazione quando la decisione non è ancora completa di motivazione, perché la sentenza deve essere integralmente depositata per essere validamente impugnata.
- L'istanza di rimessione in termini non può supplire alla mancanza originaria di un requisito di procedibilità del ricorso per cassazione, ove non ricorrano i presupposti normativi per la relativa sanatoria.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere gravata dall'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se previsto dalla disciplina speciale.
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