Sentenza del 01/10/2019 n. 3720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B. R. Trust Onlus ha impugnato il diniego di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, contestando l'illegittimità e l'insufficiente motivazione del provvedimento. Il Trust sosteneva di perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso attività di ricerca scientifica e formazione nel settore dell'economia dei trasporti e affermava che il proprio atto istitutivo contenesse correttamente il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che tali attività non rientrassero tra quelle ammesse dall'art. 10 del d.lgs. 460/1997, che non fosse dimostrato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che la clausola statutaria sulla destinazione dei fondi non fosse conforme alla legge.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto del B. R. Trust Onlus all'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS. Ha ritenuto conforme alla normativa la clausola relativa alla devoluzione del patrimonio e ha considerato la ricerca nel settore dei trasporti pubblici potenzialmente riconducibile alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolare per gli aspetti concernenti sicurezza, tutela della salute pubblica, riduzione dei consumi energetici, tutela ambientale e miglioramento dei servizi sociali. La formazione è stata ritenuta attività connessa e non prevalente rispetto alla ricerca scientifica. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
L'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11 ammette la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta negli ambiti e secondo le modalità definite dal regolamento governativo. Il comma 1, lett. b) richiede il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale; la lett. c) vieta lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali o connesse; la lett. d) disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Il comma 5 disciplina le attività connesse.
I requisiti previsti dalla norma devono risultare espressamente dagli atti costitutivi o dagli statuti e sono soggetti a interpretazione restrittiva. Nel caso concreto, la clausola sulla devoluzione del patrimonio è stata ritenuta conforme e la ricerca nel settore dei trasporti è stata considerata potenzialmente riconducibile alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La formazione può essere svolta come attività connessa se non prevalente e se rispettosa dei limiti economici previsti.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 103
Il regolamento individua gli ambiti e le modalità della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai fini dell'applicazione degli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 460/1997, includendo, tra gli altri, sicurezza e tutela della salute pubblica, riduzione dei consumi energetici e miglioramento dei servizi e degli interventi sociali.
Gli ambiti regolamentari non devono essere interpretati in modo eccessivamente restrittivo: la ricerca sui trasporti pubblici può rientrarvi quando riguarda sicurezza, ambiente, efficienza energetica, mobilità sostenibile o miglioramento dei servizi alla collettività.
Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9828 del 19 aprile 2017
I requisiti richiesti dall'art. 10 del d.lgs. 460/1997 sono inderogabili e non possono essere surrogati dal concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti normativi; la norma è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica.
L'iscrizione richiede una verifica formale del contenuto degli atti costitutivi o dello statuto, oltre alla verifica sostanziale delle attività esercitate.
Massime di principio
- Per ottenere l'iscrizione a un registro fiscale o agevolativo, i requisiti richiesti dalla legge devono essere indicati in modo espresso, completo e conforme negli atti costitutivi o nello statuto; non è sufficiente dimostrare soltanto il comportamento concretamente tenuto dall'ente.
- Le attività di ricerca scientifica devono essere collegate a un interesse sociale riconoscibile secondo la legge o i regolamenti applicabili. La ricerca in un settore non espressamente nominato può comunque essere ammessa se collegata a finalità regolamentari come tutela ambientale, sicurezza, efficienza energetica o miglioramento dei servizi pubblici.
- Le attività di formazione possono essere considerate strumentali o connesse all'attività principale di ricerca, purché non risultino prevalenti e siano rispettati i limiti quantitativi previsti dalla normativa.
- La presenza di altri enti già iscritti con attività analoghe non dimostra automaticamente il diritto all'iscrizione, perché ogni domanda deve essere valutata sulla base dello statuto, delle finalità dichiarate e delle attività concretamente previste.
- In caso di trust opaco, l'accesso al regime agevolativo dipende anche dalla chiara previsione del divieto di distribuzione degli utili e della devoluzione del patrimonio residuo a enti con finalità analoghe o di pubblica utilità.
- L'amministrazione finanziaria può effettuare un controllo preventivo sui requisiti di iscrizione e può successivamente verificare il loro effettivo mantenimento.
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