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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46652/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 per il possesso di 1.052,7 grammi di hashish (10 panetti). In appello la Corte di Brescia, disapplicata la recidiva, ridusse la pena ma confermò la condanna ritenendo provata la finalità di cessione a terzi, sulla base della quantità, del numero di dosi ricavabili (6.318), delle modalità di presentazione della sostanza, del rinvenimento contemporaneo di altro stupefacente, delle attività di osservazione della Polizia Giudiziaria e delle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato Hafid Fakkar. Il ricorrente deduceva in Cassazione vizi di motivazione: contestava la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto inattendibile (o comunque non decisiva) la dichiarazione confessorie e la presunta estraneità attribuita a lui dal coimputato, sostenendo contraddizioni e illogicità nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproducevano deduzioni già sollevate in appello e attinenti a valutazioni di fatto e di credibilità delle fonti probatorie, che la Corte territoriale aveva esaurientemente motivato. La Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione fattuale secondo cui i 10 panetti erano stati consegnati dal ricorrente a Fakkar, destinati alla cessione, e ha escluso la rilevanza delle deduzioni difensive ritenendole generiche e non riscontrate. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/90

    La norma è stata applicata per la detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha ritenuto che la quantità, il numero di dosi ricavabili, le modalità di presentazione e gli elementi investigativi dimostrassero la finalità di cessione e non un uso personale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria).

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186

    Riferita nel senso che non sussistono ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità, quindi la Corte ha escluso l'esonero del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso sollecitare una rivalutazione meramente fattuale o della credibilità delle prove; le doglianze devono prospettare vizi di diritto o vizio logico-giuridico nella motivazione, non una diversa valutazione delle prove.
  • Quantitativi significativi di sostanza e un elevato numero di dosi ricavabili costituiscono indici rilevanti, e spesso decisivi, per ritenere la sussistenza della finalità di cessione piuttosto che l'uso personale.
  • Le dichiarazioni confessorie di un coimputato possono essere utilizzate per fondare una condanna riguardo alla condotta di terzi se inserite in un quadro probatorio coerente e corroborate da elementi oggettivi (sequestro, osservazioni di polizia, analisi di laboratorio).
  • Riproporre in Cassazione argomentazioni già valutate e respinte in sede di appello senza indicare profili giuridici nuovi o specifici errori di diritto conduce generalmente all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, una sanzione pecuniaria a meno che non sussistano motivi di esonero adeguatamente fondati.

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