Sentenza del 29/04/2016 n. 8540 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE - Sospensione per fermo amministrativo legittimamente disposto, poi venuto meno - Ritardo nel rimborso - Non addebitabilità alla P.A. - Interessi di mora - Decorrenza - Nuova istanza di rimborso - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza degli interessi sul rimborso IVA, sospeso mediante fermo amministrativo a garanzia di debiti tributari della società. Il fermo è stato ritenuto legittimo ed è venuto meno nel 2004, dopo di che la società ha presentato una nuova istanza di rimborso il 14 luglio 2004. L'Agenzia contestava inoltre il riconoscimento degli interessi anatocistici dalla prima istanza del 1989 e il mancato esame corretto della domanda di maggior danno da svalutazione monetaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi dell'Agenzia relativi agli interessi anatocistici e alla decorrenza degli interessi semplici. Ha stabilito che gli interessi anatocistici, per il periodo in cui erano ammissibili, decorrono dalla domanda giudiziale del 17 marzo 2005 e non dalla prima istanza amministrativa del 1989. Gli interessi moratori semplici non maturano durante il periodo di fermo legittimo, perché il ritardo non è imputabile all'Amministrazione; decorrono nuovamente dalla nuova istanza di rimborso del 14 luglio 2004. La Corte ha accolto anche il ricorso incidentale della società sul maggior danno da svalutazione monetaria, affermando che l'iscrizione in bilancio di crediti verso l'Erario non esclude di per sé tale danno, che deve essere provato secondo i criteri ordinari. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 1283 c.c.
Gli interessi anatocistici decorrono dalla domanda giudiziale, in presenza delle condizioni di legge.
Anche nei rapporti tributari gli interessi sugli interessi non decorrono dalla semplice istanza amministrativa di rimborso, ma dalla domanda giudiziale; inoltre, per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa speciale del 2006, gli interessi anatocistici sui rimborsi fiscali non sono dovuti.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248
La disposizione ha escluso, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la corresponsione di interessi anatocistici sui rimborsi d'imposta; la Corte ne ha riconosciuto la natura innovativa e non meramente interpretativa.
Art. 1224 c.c.
Il creditore può ottenere, oltre agli interessi moratori, il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, purché ne dimostri l'effettiva sussistenza. L'iscrizione contabile di crediti verso l'Erario non costituisce, da sola, una compensazione idonea a escludere il danno.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
Il fermo amministrativo può sospendere il pagamento di un credito vantato verso la Pubblica Amministrazione quando sussistono debiti del creditore verso l'Erario. Se il fermo è legittimo, il periodo di sospensione non determina mora dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando un rimborso fiscale è legittimamente sospeso da un fermo amministrativo, il periodo di sospensione non genera interessi moratori, perché il ritardo non è imputabile all'Amministrazione.
- Dopo la cessazione del fermo legittimo, il creditore deve presentare una nuova istanza di rimborso o una nuova messa in mora: gli interessi moratori decorrono da tale nuova richiesta e non dalla domanda originaria.
- Se il fermo viene invece dichiarato illegittimo o inefficace con effetto retroattivo, il ritardo può restare imputabile alla Pubblica Amministrazione e gli interessi possono decorrere anche per il periodo di fermo.
- Gli interessi anatocistici sui crediti tributari richiedono una domanda giudiziale e, comunque, non sono dovuti per il periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina speciale del 2006.
- Il maggior danno da svalutazione monetaria non è automatico: deve essere allegato e provato concretamente. La mera iscrizione contabile del credito fiscale non dimostra necessariamente che il danno sia stato compensato.
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