Cassazione Penale, Sentenza n. 12140/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della misura della custodia cautelare in carcere (capo 6) per traffico e acquisti di stupefacenti) per presunta violazione delle regole del contraddittorio e di norme procedurali (dedotto inosservanza dell'art. 191 c.p.p.). La difesa lamentava che i documenti sulle modalità di acquisizione dei reports delle chats criptate (piattaforma SKY-ECC/ENCROCHAT) non erano stati messi a disposizione prima dell'udienza di riesame, impedendo il controllo dell'atribuzione delle utenze, della corrispondenza testuale e della collocazione temporale; inoltre contestava la corretta normativa applicabile all'acquisizione dei dati (art. 234 bis vs. art. 234) e la necessità del consenso del titolare della piattaforma per la validità dell'acquisizione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (i) l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, riguarda gli atti selezionati dal pubblico ministero a supporto della richiesta e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, non l'intero fascicolo; (ii) la difesa non ha allegato concretamente quale sarebbe il contenuto favorevole non trasmesso né il pregiudizio specifico subito; (iii) la difesa poteva chiedere l'accesso al pubblico ministero prima dell'udienza (non al giudice) e non lo fece; (iv) la distinzione tra intercettazione del flusso di comunicazioni (art. 266 bis) e acquisizione/decriptazione di dati conservati (disciplinata dall'art. 234 bis) è stata correttamente ricostruita nella sostanza, nonostante un mero refuso normativo del giudice; (v) i dati sono stati acquisiti tramite Ordine Europeo di Indagine dalla Francia e risultano acquisiti in conformità all'art. 234 bis, essendo stati consegnati dall'autorità straniera e/o spontaneamente trasmessi, senza allegazione di mancato consenso da parte del titolare. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
"Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"
L'obbligo di trasmissione riguarda gli atti selezionati dal pubblico ministero e gli elementi favorevoli sopravvenuti; la mancata trasmissione può comportare inefficacia della misura solo se ricorrono le condizioni e i termini del comma 10. Non impone la trasmissione dell'intero fascicolo d'indagine.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 10)
eventuale sanzione processuale prevista (inefficacia della misura, con limiti)
La norma prevede la sanzione (inefficacia della misura e divieto di rinnovo salvo esigenze cautelari eccezionali e motivate) per la violazione degli obblighi di trasmissione; tuttavia la sanzione opera solo se è dimostrata l'omessa trasmissione degli atti rilevanti ai sensi del comma 5.
art. 234-bis cod. proc. pen.
"È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare"
La norma disciplina l'acquisizione di dati informatici conservati all'estero: l'acquisizione tramite cooperazione internazionale (es. OEI/EUROPOL) è compatibile con l'art. 234-bis se effettuata conformemente alle procedure e, quando richiesto, col consenso del titolare. Nel caso concreto i dati erano stati prodotti dall'autorità straniera e risultano acquisiti correttamente.
art. 266-bis cod. proc. pen.
Regola l'intercettazione delle comunicazioni telematiche in transito (captazione del flusso); la Corte ha distintamente richiamato che tali norme non si applicano quando si tratta di dati già decriptati e conservati presso un server (operazione disciplinata da art. 234-bis).
art. 191 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come parametro di correttezza procedurale; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non supportata dall'allegazione di un concreto pregiudizio o di contenuti favorevoli non trasmessi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della condanna; qui è stata disposta la trasmissione per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- L'obbligo di trasmissione degli atti ai fini del riesame ex art. 309 c.p.p. riguarda gli elementi selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, non l'integrale fascicolo investigativo; la difesa deve indicare concretamente quale documento manchi e in che modo sarebbe favorevole
- Se la difesa intende ottenere documenti o registrazioni prima dell'udienza di riesame deve proporre specifica istanza al pubblico ministero (non al giudice) e motivare il periculum o la rilevanza di quanto richiesto
- Nel contesto delle comunicazioni criptate è fondamentale distinguere tra intercettazione del flusso (art. 266-bis) e acquisizione/decriptazione di dati conservati su server (art. 234-bis): la disciplina applicabile cambia e la mera citazione normativa errata è un refuso se la sostanza dell'operazione è stata correttamente valutata
- La mera generica asserzione di violazione del contraddittorio o di illegittimità dell'acquisizione non è sufficiente: la parte deve mostrare il concreto contenuto favorevole omesso o il danno processuale specifico subito per far prevalere la censura
- L'acquisizione di dati tramite cooperazione internazionale (es. Ordine Europeo di Indagini/EUROPOL) è legittima se effettuata secondo le procedure e se risulta documentata; l'assenza di allegazioni sulla mancanza di consenso del titolare o sulla irregolarità dell'acquisizione indebolisce la doglianza difensiva
- Errori formali o refusi nella motivazione del giudice non annullano automaticamente il provvedimento se la sostanza giuridica e fattuale della decisione è corretta e risulta comprovata la regolarità del procedimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →