Ordinanza n. 252/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento di revoca e comunicazione di revoca degli interventi agevolativi del Fondo di Garanzia, con contestuale invito al pagamento di una somma rapportata all'equivalente sovvenzione lordo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione del Responsabile del procedimento relativa alla revoca degli interventi agevolativi concessi nell'ambito del Fondo di Garanzia, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa una delibera del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia non conosciuta. Dal testo emerge che la vicenda è collegata all'adozione di un'interdittiva antimafia e al successivo sopravvenuto controllo giudiziario. I motivi specifici di ricorso non sono riportati nell'ordinanza.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. Ha affermato che i provvedimenti di decadenza, recesso o revoca dalle erogazioni pubbliche costituiscono effetto automatico dell'adozione dell'interdittiva antimafia, senza che l'Amministrazione disponga di margini per una diversa determinazione. Ha inoltre ritenuto che il sopravvenuto controllo giudiziario sospenda temporaneamente gli effetti dell'interdittiva, ma non produca l'effetto di caducarla, né elimini gli effetti già prodotti dall'interdittiva nei rapporti in corso. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
Fondo di Garanzia art. 2 comma 100 lett. a) L. 662/96
È la base normativa richiamata nell'oggetto degli interventi agevolativi del Fondo di Garanzia; l'ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati esclusivamente quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L'adozione di un'interdittiva antimafia determina automaticamente la decadenza, il recesso o la revoca delle erogazioni pubbliche collegate, senza che l'Amministrazione possa compiere una diversa valutazione discrezionale.
- Il sopravvenuto controllo giudiziario non caduca l'interdittiva antimafia, della quale presuppone l'esistenza, ma ne sospende temporaneamente gli effetti.
- La sospensione temporanea degli effetti dell'interdittiva antimafia conseguente al controllo giudiziario non elimina gli effetti già prodotti dalla misura interdittiva nei rapporti in corso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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