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Sentenza

Sentenza n. 899/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di revoca, del giorno 19 febbraio 2024, del rilascio del nulla osta per lavoro subordinato presentato in favore del ricorrente, emesso da Prefettura Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l’immigrazione di Roma, mai notificato al lavoratore; di ogni altro atto a questo connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con richiesta di ordinanza cautelare di sospensione e di riesame del provvedimento impugnato e contestuale concessione di un permesso di soggiorno nelle more del riesame del merito tale da consentire la regolarità nel territorio italiano;

Giustizia amministrativa202509458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato, motivata dalla mancata registrazione tempestiva del primo ingresso, dalla mancata produzione della documentazione economica e dall’assenza della necessaria documentazione alloggiativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999, sostenendo che il termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso non fosse perentorio e che il ritardo fosse giustificato da forza maggiore, poiché il datore di lavoro aveva presentato la relativa richiesta il 27 marzo 2023 senza ottenere risposta dall’amministrazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Con il secondo motivo ha denunciato sviamento, carenza di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e buona fede. Con il terzo motivo ha contestato la mancata produzione dell’asseverazione e la carenza del requisito alloggiativo, sostenendo che l’asseverazione non fosse necessaria perché la domanda era stata presentata tramite un’organizzazione di categoria, ai sensi dell’art. 24-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, e affermando di avere ottenuto la certificazione di idoneità alloggiativa.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata dal ricorrente il 5 gennaio 2026, perché prodotta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73 c.p.a.; tale termine tutela il contraddittorio e l’ordinato svolgimento del processo, sicché gli atti tardivi devono essere considerati tamquam non essent. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esito, la circostanza che le parti si fossero attivate per la registrazione del primo ingresso, poiché risultavano comunque non provati sia il requisito economico sia quello alloggiativo. Quanto al requisito economico, al momento della domanda non era stato indicato che essa provenisse da un’associazione di categoria firmataria di un protocollo per l’asseverazione; inoltre, il patronato della CGIL interessato dal datore di lavoro non rientrava tra le organizzazioni dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale indicate dal protocollo previsto dall’art. 24-bis. La mancata asseverazione costituiva quindi autonomo e legittimo motivo di revoca del nulla osta. Quanto al requisito alloggiativo, l’attestazione originariamente prodotta risaliva al 2021 ed era scaduta nel 2023; inoltre, riguardava un alloggio situato in un comune diverso da quello di svolgimento dell’attività lavorativa. Poiché almeno due motivi posti a fondamento della revoca erano rimasti validi, il TAR ha applicato il principio secondo cui è sufficiente la legittimità di uno solo dei motivi autonomamente idonei a sostenere il provvedimento, con assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori. È stata inoltre respinta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in ragione dell’esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    Il ricorrente ne invocava l’applicazione per sostenere la non perentorietà del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso e la rilevanza della forza maggiore; il TAR ha respinto le censure perché, indipendentemente dalla registrazione, restavano non provati altri requisiti essenziali.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    La mancata asseverazione è stata ritenuta legittimo motivo di revoca, poiché non risultava applicabile l’esonero previsto per le organizzazioni abilitate dal protocollo e la domanda non indicava la provenienza da un’associazione di categoria firmataria.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla registrazione del primo ingresso, ma le relative censure non sono state esaminate in modo decisivo, essendo rimasti autonomamente validi i motivi concernenti i requisiti economico e alloggiativo.

  • art. 73 c.p.a.

    I termini per il deposito di memorie e documenti sono posti a tutela del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice; la produzione documentale tardiva è inutilizzabile processualmente.

  • art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002

    L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta in ragione della soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata asseverazione richiesta per dimostrare il requisito economico del nulla osta al lavoro subordinato costituisce autonomo motivo legittimo di revoca quando non sia provato che la domanda sia stata presentata da un’organizzazione datoriale abilitata ai sensi dell’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998.
  • L’esonero dall’asseverazione non opera per il solo fatto che la pratica sia stata curata da un patronato o da un’organizzazione genericamente riconducibile a un’associazione di categoria; occorre che il soggetto rientri tra le organizzazioni dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale individuate dal protocollo previsto dalla legge e che tale circostanza risulti dalla domanda.
  • Ai fini del nulla osta al lavoro subordinato, l’idoneità alloggiativa deve essere comprovata da un’attestazione valida e riferibile all’alloggio pertinente al rapporto di lavoro; un certificato scaduto o relativo a un immobile situato in un comune diverso non dimostra il requisito alloggiativo.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi, il giudice può respingere il ricorso se anche uno solo di tali motivi risulta legittimo e sufficiente a sostenere l’atto, con assorbimento delle ulteriori censure.
  • Il rispetto dei termini perentori di deposito previsti dall’art. 73 c.p.a. è necessario per garantire il contraddittorio e l’ordinato svolgimento del processo; documenti depositati tardivamente sono processualmente inutilizzabili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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