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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6364 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Avviso di intimazione - Irreperibilità temporanea - Art. 140 c.p.c. - Irreperibilità assoluta - Art. 60 d.P.R. 600/1973 - Distinzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della validità della notificazione di avvisi/atti tributari: si discute se la notificazione dovesse seguire l'art. 140 c.p.c. (caso di irreperibilità temporanea con residenza/indirizzo conosciuto) oppure l'art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 (caso di irreperibilità assoluta per trasferimento in luogo sconosciuto), con verifica delle ricerche effettuate e annotate nella relata

La decisione

la Corte ha distinto le ipotesi: l'art. 140 c.p.c. è applicabile solo quando la residenza o l'indirizzo del destinatario siano conosciuti e il destinatario risulti temporaneamente irreperibile al momento della consegna; l'art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 deve essere utilizzato quando il notificatore, dopo aver effettuato ricerche documentate nella relata, accerta che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto (ossia irreperibilità assoluta). Inoltre la mera variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale non legittima l'uso dell'art. 60 lett. e). In sostanza la Corte ha annullato/ritenuto illegittima la procedura di notifica se effettuata secondo la norma errata rispetto alla reale situazione dell'irreperibilità

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 140

    applicabile quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono noti e il destinatario è temporaneamente irreperibile; la notificazione segue le regole ordinarie previste dal codice di procedura civile

  • d.P.R. 600/1973, art. 60, lett. e)

    applicabile quando il notificatore, dopo ricerche annotate nella relata, non reperisce il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto (irreperibilità assoluta); non è utilizzabile per il mero mutamento di indirizzo nello stesso comune

Massime di principio

  • Se l'indirizzo o la residenza del destinatario è conosciuto ma al momento della consegna è assente: applicare art. 140 c.p.c. (irreperibilità temporanea).
  • Se il destinatario si è trasferito in luogo sconosciuto e il notificatore, dopo ricerche documentate nella relata, non lo reperisce: applicare art. 60, lett. e) d.P.R. 600/1973 (irreperibilità assoluta).
  • Il notificatore ha l'onere di effettuare e attestare nelle relazioni le ricerche compiute per poter legittimamente invocare l'art. 60; senza tale documentazione la notifica può essere viziata.
  • La semplice variazione di indirizzo all'interno dello stesso comune del domicilio fiscale non giustifica l'uso della disciplina dell'irreperibilità assoluta (art. 60 lett. e).
  • In caso di utilizzo della norma errata (art. 140 al posto dell'art. 60 o viceversa) la notificazione può essere invalida e l'atto impugnabile; pertanto è essenziale accertare e descrivere lo stato di reperibilità del destinatario prima della notifica.

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