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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8115/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative: la Corte d'appello aveva riformato l'assoluzione di primo grado valutando diversamente l'attendibilità delle testimonianze (in particolare dando rilievo alla deposizione del teste Attanasio) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Altri motivi proposti riguardavano vizio di motivazione sulla mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio e contestazioni sulla quantificazione equitativa del danno (art. 533 cod. proc. pen., art. 126 cod. civ.), ma tali censure sono state ritenute assorbite dalla decisione sul primo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, rilevando l'obbligo, anche nel caso di impugnazione promossa dalla sola parte civile e ai soli effetti civili, di rinnovare l'istruttoria quando l'appello si fondi su diversa valutazione di prove dichiarative decisive. Sono stati assorbiti gli altri motivi; si è riservata la valutazione delle spese in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Il divieto/obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello va inteso in modo tale che, anche se la disposizione prevede espressamente l'obbligo per l'appello del pubblico ministero, sussiste analogo obbligo quand'anche l'appello provenga dalla sola parte civile e la Corte rimetta in discussione l'attendibilità di prove dichiarative decisive.

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzate per inquadrare le censure mosse dal ricorrente.

  • art. 533, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza di appello circa la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità ha però deciso sul profilo procedurale della rinnovazione dell'istruttoria.

  • art. 126 cod. civ.

    Richiamato in ordine alla critiche sulla quantificazione equitativa del danno; la questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione di annullamento e rinvio.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come strumento che consente l'esame della persona offesa anche in appello; la Corte ha osservato che nulla osta all'esame della persona offesa nell'istruttoria di rinnovazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per segnalare che la persona offesa aveva definito la propria posizione con patteggiamento/accordo separato; la Corte ha comunque ritenuto necessario il riesame delle deposizioni rilevanti.

Massime di principio

  • Se in appello si riforma un'assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di testimonianze decisive, la Corte d'appello è obbligata a rinnovare l'istruttoria (anche d'ufficio), così da consentire l'esame diretto delle prove dichiarative che hanno determinato la diversa valutazione.
  • La disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, va interpretata in senso estensivo: l'obbligo di rinnovazione istruttoria non si esaurisce solo nell'ipotesi di impugnazione promossa dal pubblico ministero ma si applica anche quando l'appello proviene dalla sola parte civile e produce una reformatio in peius rispetto alla decisione di primo grado.
  • La semplice rivalutazione 'cartolare' di una o poche deposizioni, senza rinnovare l'istruttoria quando le dichiarazioni in primo grado erano state fondamentali per l'assoluzione, è insufficiente e determina, in caso di annullamento, il rinvio per nuovo giudizio.
  • Questioni sostanziali come la prova oltre ogni ragionevole dubbio o la quantificazione del danno possono rimanere assorbite se la Corte di legittimità decide per l'annullamento per vizi procedurali; tali profili dovranno essere riesaminati in sede di rinvio.
  • In presenza di deposizioni divergenti e di elementi decisivi emersi in dibattimento, il giudice d'appello dovrebbe privilegiare la rinnovazione probatoria piuttosto che basare la decisione esclusivamente su documenti o su una singola testimonianza ritenuta maggiormente attendibile.

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