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Sentenza

Sentenza n. 2678/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio sull’obbligo di concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e, con motivi aggiunti, delibera consiliare di acquisizione nella parte in cui ha quantificato l’indennizzo in € 135.846,52

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3546/2023, che aveva imposto al Comune di scegliere tra restituzione del terreno previa rimessione in pristino e acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Comune aveva avviato il procedimento e, con deliberazione consiliare n. 2 del 12 febbraio 2025, notificata il 18 febbraio 2025, aveva disposto l’acquisizione sanante e determinato l’indennizzo in € 135.846,52. La società notificò il ricorso il 14 febbraio 2025, ma lo depositò il 26 febbraio 2025, chiedendo anche l’esecuzione del giudicato e la conclusione del procedimento con quantificazione delle somme. Con motivi aggiunti impugnò la stima e chiese un indennizzo di € 2.209.698,12, in subordine € 1.381.061,29 o altra somma, contestando la quantificazione comunale. In seguito dichiarò di non avere più interesse a coltivare le domande, poiché il provvedimento di acquisizione era stato adottato e la stima era stata contestata davanti alla Corte d’appello di Palermo. Il Comune eccepì l’inammissibilità o improcedibilità della domanda sul silenzio e il difetto di giurisdizione sulle questioni di quantificazione dell’indennità.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché la delibera non soddisfaceva pienamente le pretese della società e non risultavano ulteriori provvedimenti favorevoli. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza originaria di interesse: la delibera che aveva posto fine all’inerzia era stata notificata il 18 febbraio 2025, prima del deposito del ricorso, avvenuto il 26 febbraio; nel processo amministrativo la litispendenza e l’instaurazione del rapporto processuale si realizzano con il deposito del ricorso notificato, non con la sola notificazione. Ha quindi distinto l’inammissibilità per carenza originaria dall’improcedibilità che conseguirebbe a un venir meno dell’interesse dopo l’instaurazione del giudizio. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione: le controversie sulla misura e sui criteri di liquidazione dell’indennità ex art. 42-bis e sulla somma dovuta per il periodo di occupazione spettano al giudice ordinario, con competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello. La dichiarazione sopravvenuta di disinteresse non ha modificato tale conclusione. La società è stata condannata a rifondere al Comune € 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Come noto, la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.

    L’azione contro il silenzio richiede che l’inerzia permanga al momento rilevante per la decisione; se il provvedimento che risponde all’obbligo amministrativo interviene prima dell’instaurazione del giudizio, manca originariamente l’interesse all’azione.

  • art. 45 c.p.a.

    L’instaurazione del processo amministrativo dà luogo a una fattispecie a formazione progressiva che si snoda attraverso due momenti distinti: la notifica e il successivo deposito del ricorso notificato.

    La sola notificazione non instaura il rapporto processuale: occorre il successivo deposito del ricorso notificato. Un provvedimento intervenuto tra notifica e deposito può quindi far venir meno, prima dell’instaurazione del processo, l’interesse a ricorrere contro il silenzio.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Secondo il consolidato orientamento tanto del Giudice regolatore quanto del Consiglio di Stato, le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall’art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e l’ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e alla competenza funzionale in unico grado delle Corte d’Appello.

    La cognizione sulle controversie relative alla misura e ai criteri di liquidazione delle somme dovute per l’acquisizione sanante e per il periodo di occupazione spetta al giudice ordinario, nella competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti sono inammissibili (per carenza di interesse il ricorso iniziale e per difetto di giurisdizione il gravame aggiuntivo), ma anche perché idoneità pienamente satisfattiva delle pretese azionate non può certo riconoscersi alla delibera consiliare n. 2 del 12/2/2025 (non a caso impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti quanto alla determinazione indennitaria) né consta la sopravvenuta adozione di ulteriori provvedimenti favorevoli da parte dell’amministrazione resistente.

    La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza abbia pienamente soddisfatto le pretese azionate; tale presupposto non ricorre quando il provvedimento sopravvenuto è contestato proprio nella determinazione della prestazione economica e non vi sono ulteriori atti satisfattivi.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., mentre il ricorso per motivi aggiunti (prima ancora che improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla stregua delle dichiarazioni rese dal difensore della parte ricorrente nella memoria del 17.07.2026) appare inammissibile per difetto di giurisdizione.

    Il ricorso va dichiarato inammissibile quando l’interesse ad agire manca già al momento dell’instaurazione del giudizio; la sopravvenuta dichiarazione di disinteresse non trasforma tale carenza originaria in improcedibilità.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo.

    Le spese sono poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i criteri richiamati dal giudice.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio, l’interesse a ottenere una pronuncia che accerti l’inadempimento deve sussistere al momento in cui il processo amministrativo si instaura. Poiché l’instaurazione richiede sia la notificazione sia il successivo deposito del ricorso notificato, un provvedimento che elimini l’inerzia e sia notificato tra questi due momenti determina carenza originaria di interesse e inammissibilità, non improcedibilità.
  • Le controversie sulla misura e sui criteri di liquidazione dell’indennità prevista dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e sulle ulteriori somme dovute per il periodo di occupazione appartengono alla giurisdizione ordinaria, con competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello.
  • La cessazione della materia del contendere richiede una sopravvenienza pienamente satisfattiva delle pretese azionate; non è sufficiente l’adozione di un provvedimento che definisca il procedimento quando la parte ne contesta la determinazione economica e non risultano ulteriori atti favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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