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Sentenza

Sentenza n. 956/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti di qualsiasi genere; - per quanto occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- della Questura di Firenze con la quale viene confermato il “parere favorevole all'emissione del provvedimento in questione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, consequenziale ancorché incognito comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202502787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, connesso al precedente diniego questorile di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, deducendo violazione dell'art. 7 l. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe valorizzato una successiva nota della Questura senza una nuova comunicazione di avvio del procedimento; carenza assoluta di motivazione, perché la Questura avrebbe dichiarato di confermare un parere favorevole al divieto senza che risultassero precedenti pareri in tal senso; illogicità manifesta, per avere la Questura inizialmente espresso valutazioni riferite soltanto al diniego di rinnovo del porto d'armi; difetto di istruttoria, in relazione ai precedenti penali, risalenti e non adeguatamente esaminati, nonché alla presunta convivenza con la figlia, ritenuta priva dei requisiti in materia di armi; erroneità della motivazione in relazione all'art. 335-bis c.p.p. Il ricorrente ha evidenziato che il procedimento per ricettazione era stato riqualificato come incauto acquisto, quello per furto aggravato era stato archiviato per particolare tenuità del fatto e quello per maltrattamenti in famiglia era stato archiviato; ha inoltre dedotto che la figlia non conviveva più con lui da anni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del diniego di rinnovo del porto d'armi, sostenendo che non potesse sussistere un interesse autonomo a contestare il divieto di mera detenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità. Ha distinto il divieto prefettizio di detenzione dalla licenza questorile di porto d'armi, rilevando che si tratta di procedimenti diversi, con contenuti abilitativi differenti e attribuiti ad autorità diverse. La mancata impugnazione del diniego di rinnovo del porto d'armi non preclude quindi l'impugnazione del successivo divieto di detenzione: il porto abilita a portare l'arma fuori dall'abitazione, mentre la detenzione riguarda la possibilità di conservarla presso la propria abitazione e può essere oggetto di una valutazione autonoma. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto ai precedenti penali, la Prefettura non li aveva esaminati direttamente né aveva illustrato la loro concreta portata, limitandosi a richiamare il provvedimento questorile e tre deferimenti all'autorità giudiziaria, senza considerare adeguatamente le successive archiviazioni, la riqualificazione di uno dei fatti, la risalenza degli episodi e gli elementi favorevoli risultanti dagli atti informativi. L'amministrazione può valutare anche fatti non conclusi con una condanna penale, ma deve prenderli in carico, verificarli, ponderarli e motivare il giudizio di inaffidabilità. Anche il riferimento alla convivenza con la figlia non è stato adeguatamente istruito: gli stessi Carabinieri avevano segnalato che la figlia avrebbe dimorato stabilmente altrove, sicché occorrevano ulteriori accertamenti. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 TULPS

    la semplice detenzione di armi non abbisogna di licenza, purché le armi siano denunciate e opportunamente custodite

    La denuncia e il nulla osta consentono la detenzione delle armi presso l'abitazione, senza abilitare al porto o al trasporto all'esterno.

  • art. 39 TULPS

    la detenzione può essere vietata alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto prefettizio presuppone una valutazione concreta circa la capacità del detentore di abusare delle armi.

  • art. 42 TULPS

    nessuno può portare armi se non è titolare della licenza concessa dal Questore

    La licenza di porto d'armi ha un contenuto autorizzatorio più ampio rispetto alla mera detenzione ed è sottoposta a un procedimento distinto.

  • art. 43 TULPS

    la licenza di porto d'armi può (o deve) essere negata a chi abbia determinati precedenti penali o non abbia buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi

    Il diniego del porto d'armi e il divieto di detenzione perseguono la medesima finalità di sicurezza pubblica, ma restano provvedimenti autonomi, fondati su valutazioni e procedimenti distinti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto che l'utilizzazione di una successiva nota della Questura avrebbe imposto una nuova comunicazione di avvio; la sentenza accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione senza pronunciarsi espressamente su tale censura.

  • art. 335-bis c.p.p.

    l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa

    La censura è stata prospettata dal ricorrente, ma la decisione fonda l'annullamento principalmente sulla mancata concreta istruttoria e motivazione dei fatti considerati dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo del porto d'armi e il divieto prefettizio di detenzione di armi sono provvedimenti autonomi, adottati nell'ambito di procedimenti distinti e con diverso contenuto abilitativo; la mancata impugnazione del diniego di porto d'armi non rende di per sé inammissibile l'impugnazione del divieto di detenzione.
  • La possibilità di detenzione di un'arma e la possibilità di portarla fuori dall'abitazione costituiscono posizioni differenziate: la licenza di porto d'armi ha contenuto autorizzatorio più ampio, mentre il divieto di detenzione incide anche sulla possibilità di conservare l'arma presso la propria abitazione.
  • Nel procedimento diretto a vietare la detenzione di armi, l'amministrazione può valorizzare anche fatti penalmente rilevanti non sfociati in una condanna, ma deve esaminarne la concreta consistenza, l'esito processuale, la risalenza, la gravità attuale e ogni elemento favorevole, spiegando in modo specifico come da tali fatti derivi un giudizio di inaffidabilità.
  • Il riferimento a una situazione di convivenza con persona ritenuta priva dei requisiti in materia di armi non può fondarsi su dati meramente formali quando emergano elementi circa l'effettiva dimora altrove; l'amministrazione deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla situazione concreta.
  • Un provvedimento prefettizio in materia di detenzione di armi è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si limiti a richiamare precedenti deferimenti e una presunta convivenza, senza verificare gli esiti dei procedimenti penali, la concreta attualità dei fatti e l'effettiva situazione abitativa rilevante.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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