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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09178/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Curatela contestava il diniego, disposto con decreto del 18/03/2024 e confermato dal Tribunale in ordinanza del 27/10/2025, di concedere un termine per presentare osservazioni e contestazioni alle tre relazioni integrative (nn. 71, 72, 73) depositate dall'amministratore giudiziario a integrazione del rendiconto finale ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La curatela sosteneva che le relazioni non fossero meri riepiloghi, ma contenessero chiarimenti e documentazione nuova (compresi giustificativi) che modificavano la valutazione del rendiconto, segnalando possibile erroneo imputamento di spese a Sarocar New. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nel rifiuto del termine per la difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali. Ha ritenuto che l'art. 43 d.lgs. n. 159/2011 disciplina una fase procedimentale circoscritta: il termine per osservazioni previsto dal comma 3 si applica nel corso della procedura di approvazione del rendiconto. Una volta che l'ordinanza di approvazione è divenuta definitiva (nel caso, l'ordinanza del 1/02/2023 divenuta definitiva il 2/03/2023), le statuizioni del rendiconto sono intangibili e non è consentito riaprire la fase mediante istanze incidentali. Il provvedimento censurato (decreto 16/02/2024 che aveva revocato la restituzione) è stato però successivamente annullato dalla Corte di appello, la quale ha disposto la corresponsione della somma di euro 166.650,00 al curatore tramite compensazione presso il FUG; ciò ha altresì determinato la carenza di interesse della curatela rispetto alla richiesta di un termine ex art. 43. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna della curatela al pagamento delle spese processuali e assenza di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma disciplina il procedimento di presentazione, integrazione, deposito e approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario; il comma 3 assegna un termine per la presentazione di osservazioni durante la fase di deposito e approvazione. La Corte interpreta la norma nel senso che il termine è applicabile solo durante la procedura di approvazione in corso: una volta divenuta definitiva l'ordinanza di approvazione, non è possibile riaprire ex post la stessa fase tramite istanze accessorie.

  • art. 41, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato nel contesto per giustificare l'utilizzo delle somme per spese di gestione e conservazione dell'azienda: la Corte prende atto che il giudice aveva ritenuto tali spese riconducibili all'art. 41, ma sottolinea che la definitiva approvazione del rendiconto rende le relative valutazioni intangibili salvo impugnazione.

  • art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma citata nel percorso fattuale in relazione alle istanze di restituzione di somme o beni dopo la revoca della misura di prevenzione; utilizzata per inquadrare le domande iniziali di restituzione mosse da Sarocar New e soci.

  • art. 666 c.p.p. (opposizione a decreto)

    Norma processuale richiamata come titolo dell'opposizione proposta dalla curatela avverso il decreto del giudice delegato; la Corte ha valutato la correttezza della sua ammissibilità e dell'iter procedurale collegato, dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni processuali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: sent. n. 3635/2022; sent. n. 7271/2024 di merito)

    La Corte richiama precedenti decisioni che evidenziano la natura decisoria dell'ordinanza di approvazione del conto e la possibilità di ricorso per cassazione contro il provvedimento conclusivo della fase contenziosa; tali precedenti supportano la tesi che, una volta definita la procedura, le statuizioni sono intangibili salvo i normali rimedi impugnatori.

Massime di principio

  • Il termine per presentare osservazioni di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 opera soltanto durante la procedura di approvazione del rendiconto: non può essere invocato per riaprire una procedura già definita con ordinanza divenuta definitiva.
  • L'ordinanza di approvazione del rendiconto ha natura decisoria e le sue statuizioni, una volta divenute definitive, sono intangibili: eventuali censure devono essere mosse con i rimedi impugnatori ordinari e non con istanze incidentali fuori dalla fase prevista dalla norma.
  • Se un provvedimento successivo illegittimo viene annullato da un giudice superiore e ottiene l'effetto pratico richiesto (es. restituzione o corresponsione), può venir meno l'interesse a ulteriori impugnazioni incidentali sulla fase di approvazione del rendiconto.
  • Perché una relazione integrativa giustifichi la concessione di un termine di osservazioni occorre che contenga dati nuovi, non semplici chiarimenti o documenti già nella disponibilità della parte; la mera produzione di documentazione giustificativa non sempre basta a riaprire la fase se il procedimento di approvazione è già definito.
  • Le impugnazioni devono essere tempestive e adeguate al rimedio previsto: contestare decisioni assunte dopo la conclusione del procedimento principale non può essere aggirato invocando norme procedurali riferite alla fase ormai esaurita.

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