Cassazione Penale, Sentenza n. 09178/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Curatela contestava il diniego, disposto con decreto del 18/03/2024 e confermato dal Tribunale in ordinanza del 27/10/2025, di concedere un termine per presentare osservazioni e contestazioni alle tre relazioni integrative (nn. 71, 72, 73) depositate dall'amministratore giudiziario a integrazione del rendiconto finale ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La curatela sosteneva che le relazioni non fossero meri riepiloghi, ma contenessero chiarimenti e documentazione nuova (compresi giustificativi) che modificavano la valutazione del rendiconto, segnalando possibile erroneo imputamento di spese a Sarocar New. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nel rifiuto del termine per la difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali. Ha ritenuto che l'art. 43 d.lgs. n. 159/2011 disciplina una fase procedimentale circoscritta: il termine per osservazioni previsto dal comma 3 si applica nel corso della procedura di approvazione del rendiconto. Una volta che l'ordinanza di approvazione è divenuta definitiva (nel caso, l'ordinanza del 1/02/2023 divenuta definitiva il 2/03/2023), le statuizioni del rendiconto sono intangibili e non è consentito riaprire la fase mediante istanze incidentali. Il provvedimento censurato (decreto 16/02/2024 che aveva revocato la restituzione) è stato però successivamente annullato dalla Corte di appello, la quale ha disposto la corresponsione della somma di euro 166.650,00 al curatore tramite compensazione presso il FUG; ciò ha altresì determinato la carenza di interesse della curatela rispetto alla richiesta di un termine ex art. 43. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna della curatela al pagamento delle spese processuali e assenza di ammenda.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011
La norma disciplina il procedimento di presentazione, integrazione, deposito e approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario; il comma 3 assegna un termine per la presentazione di osservazioni durante la fase di deposito e approvazione. La Corte interpreta la norma nel senso che il termine è applicabile solo durante la procedura di approvazione in corso: una volta divenuta definitiva l'ordinanza di approvazione, non è possibile riaprire ex post la stessa fase tramite istanze accessorie.
art. 41, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato nel contesto per giustificare l'utilizzo delle somme per spese di gestione e conservazione dell'azienda: la Corte prende atto che il giudice aveva ritenuto tali spese riconducibili all'art. 41, ma sottolinea che la definitiva approvazione del rendiconto rende le relative valutazioni intangibili salvo impugnazione.
art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma citata nel percorso fattuale in relazione alle istanze di restituzione di somme o beni dopo la revoca della misura di prevenzione; utilizzata per inquadrare le domande iniziali di restituzione mosse da Sarocar New e soci.
art. 666 c.p.p. (opposizione a decreto)
Norma processuale richiamata come titolo dell'opposizione proposta dalla curatela avverso il decreto del giudice delegato; la Corte ha valutato la correttezza della sua ammissibilità e dell'iter procedurale collegato, dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni processuali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: sent. n. 3635/2022; sent. n. 7271/2024 di merito)
La Corte richiama precedenti decisioni che evidenziano la natura decisoria dell'ordinanza di approvazione del conto e la possibilità di ricorso per cassazione contro il provvedimento conclusivo della fase contenziosa; tali precedenti supportano la tesi che, una volta definita la procedura, le statuizioni sono intangibili salvo i normali rimedi impugnatori.
Massime di principio
- Il termine per presentare osservazioni di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 opera soltanto durante la procedura di approvazione del rendiconto: non può essere invocato per riaprire una procedura già definita con ordinanza divenuta definitiva.
- L'ordinanza di approvazione del rendiconto ha natura decisoria e le sue statuizioni, una volta divenute definitive, sono intangibili: eventuali censure devono essere mosse con i rimedi impugnatori ordinari e non con istanze incidentali fuori dalla fase prevista dalla norma.
- Se un provvedimento successivo illegittimo viene annullato da un giudice superiore e ottiene l'effetto pratico richiesto (es. restituzione o corresponsione), può venir meno l'interesse a ulteriori impugnazioni incidentali sulla fase di approvazione del rendiconto.
- Perché una relazione integrativa giustifichi la concessione di un termine di osservazioni occorre che contenga dati nuovi, non semplici chiarimenti o documenti già nella disponibilità della parte; la mera produzione di documentazione giustificativa non sempre basta a riaprire la fase se il procedimento di approvazione è già definito.
- Le impugnazioni devono essere tempestive e adeguate al rimedio previsto: contestare decisioni assunte dopo la conclusione del procedimento principale non può essere aggirato invocando norme procedurali riferite alla fase ormai esaurita.
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