Sentenza n. 2766/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, n. 400/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Quattro docenti hanno promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 400/2025 del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, pubblicata il 28 marzo 2025, notificata il 7 aprile 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per specifici anni scolastici: 2018/2019 e 2019/2020 per una ricorrente; 2016/2017 per un altro; 2021/2022 e 2022/2023 per una terza; dal 2017/2018 al 2021/2022 per il quarto. Aveva condannato il Ministero a erogare, tramite buoni elettronici, rispettivamente € 1.000, € 500, € 1.000 ed € 2.500, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora e le spese. Il Ministero si è costituito senza contestare l’omesso pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la condanna pecuniaria era coperta da giudicato, era stata regolarmente notificata e non risultava adempiuta. Ha ordinato al Ministero di attribuire le Carte del docente e accreditare gli importi, con interessi legali o rivalutazione secondo la sentenza da eseguire, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta degli interessati. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo, ma non oltre i 60 giorni concessi per adempiere; il commissario è incaricato anche dell’eventuale pagamento della penale maturata. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 550, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza anche per l’inosservanza di una condanna pecuniaria, quando non risulti manifestamente iniqua e non siano rappresentate ragioni ostative; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali ed è stata limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore delle parti ricorrenti e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Nel dare esecuzione alla condanna, il Ministero deve accreditare gli importi riconosciuti con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati secondo la disposizione, entro il termine fissato dal giudice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’eventuale compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con separato decreto secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della sentenza, nonché l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, definendone mandato e termine per provvedere.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alle decisioni di condanna a prestazioni pecuniarie, purché non risulti manifestamente iniqua e non sussistano ragioni ostative; può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo quando, scaduto tale termine, sia attivabile l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- Quando la sentenza da eseguire riconosce somme soggette a interessi legali o rivalutazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare che l’amministrazione accrediti anche tali accessori secondo i criteri stabiliti nel giudicato.
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