Cassazione Penale, Sentenza n. 13252/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. In particolare ha censurato che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato le osservazioni difensive relative al suo trasferimento ad altro ufficio (avvenuto nel luglio 2019), che secondo la difesa avrebbe escluso l'attualità del pericolo di reiterazione del reato e del pericolo di inquinamento probatorio; la ricorrente ha altresì sostenuto che il tribunale si sarebbe limitato a ripetere la motivazione del GIP senza un autonomo e adeguato esame degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettivamente considerato e motivato la questione del trasferimento della ricorrente (cfr. pag. 24 dell'ordinanza impugnata) e che la valutazione delle esigenze cautelari fosse conforme ai principi di diritto consolidati: valutazione attualizzata del pericolo di reiterazione, considerazione della durata, sistematicità e ripetitività delle condotte, del ruolo e dei contatti dell'indagata all'interno dell'amministrazione. Il Tribunale ha inoltre osservato che l'allontanamento dal medesimo settore non equivale all'allontanamento dall'amministrazione e che la sospensione dal servizio rende residuale il rischio cautelare finché la misura resta in vigore. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale
I reati contestati (truffe aggravate per erogazioni pubbliche, falsi ideologici, distruzione e occultamento di atti veri) sono stati indicati come titolo dell'indagine ma la valutazione cautelare non può fondarsi sulla gravità astratta del reato; si valorizza la gravità della fattispecie concreta
Codice di procedura penale
art. 274, comma 1, lett. a) e c)
L'art. 274 richiede esigenze cautelari attuali e concrete: la Corte conferma che l'"attualità" impone una valutazione prognostica adeguata ma non una certezza di imminenti occasioni delittuose; la gravità concreta, la sistematicità delle condotte e il ruolo dell'indagato sono elementi utili per l'accertamento
Legge 16 aprile 2015, n. 47
La novella ha introdotto l'aggettivo "attuale" per il pericolo di reiterazione, orientando verso una valutazione più attualizzata e prognostica delle esigenze cautelari, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e della tassatività delle misure
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per sanzionare il ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per una rivalutazione dei fatti o per proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito
- L'elemento dell'"attualità" del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica circostanziata che consideri modalità, durata, sistematicità della condotta, ruolo e contatti dell'indagato: non è necessaria la certezza di imminenti occasioni delittuose
- Il semplice trasferimento dell'indagato ad altro ufficio non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; solo l'allontanamento dal servizio (o misure idonee a impedire i contatti funzionali rilevanti) può incidere concretamente sull'attualità del pericolo
- La gravità astratta del titolo di reato non basta a giustificare la cautela; invece la gravità della fattispecie concreta, la continuità e la sistematicità delle condotte sono elementi decisivi
- Per impugnare con successo misure cautelari occorre dimostrare errori di diritto o palese illogicità della motivazione; proteste meramente ricostruttive dei fatti o argomentazioni alternative difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione
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