Cassazione Civile, Sentenza n. 22786/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto opposizioni avverso cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione per complessivi €226.099,88, relative a spese di un processo penale. In primo grado le opposizioni sono state rigettate; la Corte d'Appello di Milano ha riformato dichiarando l'incompetenza del giudice civile e la competenza del giudice dell'esecuzione penale (richiamando artt. 665 e ss. c.p.p.). In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto un motivo (art. 360 n.3 c.p.c.) sostenendo che doveva applicarsi l'art. 615 c.p.c. (e non la disciplina dell'esecuzione penale), ma è risultata pregiudiziale la verifica della regolare notificazione/rinnovazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per inosservanza del termine previsto dall'art. 371-bis c.p.c.: la Corte aveva disposto la rinnovazione della notificazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni e l'ulteriore obbligo di deposito del relativo atto in cancelleria entro 20 giorni dalla scadenza (termine perentorio). Pur essendo la notificazione via PEC effettuata l'11 maggio 2022, il deposito in cancelleria è avvenuto tardivamente (pervenuto il 22 giugno 2022), oltre il termine perentorio (3 giugno 2022), con conseguente improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Sulle spese la Corte rileva che l'Agenzia è rimasta intimata e il Ministero non ha svolto difese effettive. La Corte dà atto inoltre dei presupposti per l'eventuale applicazione dell'art.13, co.1-quater del D.P.R. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo ove dovuto).
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Motivo di cassazione invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte però non è entrata nel merito per aver dichiarato il ricorso improcedibile per ragioni processuali.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma applicabile alla loro opposizione; la questione di merito circa l'applicabilità è stata sollevata ma non valutata dalla Cassazione a causa dell'improcedibilità processuale.
artt. 615 e 617 c.p.c.
Norme richiamate in primo grado dai ricorrenti per l'opposizione alle cartelle; la competenza e l'applicabilità di tali disposizioni sono oggetto di controversia tra le parti ma non decise dalla Corte di Cassazione in questa sede.
artt. 665 e ss. c.p.p.
Riferimento usato dalla Corte d'Appello per assegnare la competenza al giudice dell'esecuzione penale in relazione all'esecuzione di provvedimenti concernenti spese processuali penali; questione non risolta in via definitiva dalla Cassazione per motivi procedurali.
art. 371-bis c.p.c.
Norma applicata dalla Cassazione: impone, a pena di improcedibilità, il deposito in cancelleria entro 20 giorni del ricorso dopo la rinnovazione della notificazione disposta dalla Corte. La Corte ha interpretato la norma estensivamente anche quando la rinnovazione riguarda notifiche originariamente nulle, confermando il carattere perentorio del termine e la conseguente improcedibilità se non rispettato.
art. 291 c.p.c.
Richiamato come base normativa per l'eventuale disposizione di rinnovazione della notificazione da parte della Corte; la Cassazione ricorda che la rinnovazione impone il rispetto dei termini processuali connessi.
art. 156 c.p.c.
Citato nel senso che il principio della non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo si applica alle forme e non ai termini perentori; i termini perentori, invece, determinano sanzioni come l'improcedibilità.
art. 23 comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176)
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176
Norma richiamata per la modalità di trattazione in camera di consiglio in funzione dell'emergenza; non rilevante ai fini della decisione sulla improcedibilità ma richiamata per la procedura di udienza.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater (e comma 1-bis)
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali che possono comportare, se dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal comma 1-bis: rilevazione delle condizioni che danno luogo all'ulteriore contributo quando l'impugnazione sia respinta, inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione dispone la rinnovazione della notificazione a una parte, il ricorrente deve non solo effettuare la nuova notificazione entro il termine indicato ma anche depositare in cancelleria la prova di tale notificazione entro il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 371-bis c.p.c.; il mancato rispetto comporta improcedibilità del ricorso.
- La semplice effettuazione della notificazione (es. via PEC) entro il termine assegnato non basta se il deposito in cancelleria avviene oltre il termine: la tempestività del deposito è essenziale e la prova della data di spedizione/deposito va conservata e prodotta.
- L'improcedibilità per violazione di termini perentori è rilevabile d'ufficio e impedisce che la Corte si pronunci sul merito della controversia; pertanto, questioni sostanziali (es. competenza tra giudice civile e giudice dell'esecuzione penale) possono restare irrisolte quando prevalgono vizi procedurali.
- La distinzione tra nullità formali e termini perentori è cruciale: l'eventuale 'raggiungimento dello scopo' può sanare manchevolezze formali ma non supplisce al rispetto di termini perentori stabiliti dalla legge.
- In materia di esecuzione riguardante spese connesse a processi penali, va valutata la competenza del giudice dell'esecuzione secondo le norme del codice di procedura penale (artt. 665 e ss.), ma tale valutazione deve essere preservata da errori procedurali preliminari che possono impedire l'esame del merito.
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