Cassazione Civile, Ordinanza n. 20584/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2006 richiesto da una società, diniego fondato dall'Ufficio sulla contestazione che alcune operazioni fatturate fossero, in tutto o in parte, inesistenti. La contestazione si inseriva nel quadro di una verifica parziale della Guardia di Finanza e di precedenti accertamenti relativi alla presunta illecita percezione di contributi in conto capitale FEOGA, sfociati in due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 divenuti definitivi perché non opposti. La CTP aveva accolto il ricorso della società annullando il diniego; la CTR aveva confermato, ritenendo provata l'effettività delle operazioni e la corrispondenza tra fatture e riscontri dei funzionari regionali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e contraddittoria, per non aver spiegato perché gli accertamenti di fatto favorevoli alla società dovessero prevalere sui riscontri incrociati e per aver richiamato principi eurounitari di neutralità IVA; 2) violazione delle norme in tema di onere della prova e disciplina IVA, lamentando che il rimborso fosse stato riconosciuto nonostante fatture relative a operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso difettasse di una sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e processuali ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l'Agenzia non aveva illustrato in modo adeguato la concreta attività svolta dai funzionari regionali e, quindi, non aveva consentito alla Corte di valutare la decisività delle censure, anche con riguardo alla questione della definitività degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la società è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale esposizione impedisce alla Corte di apprezzare la decisività delle censure e determina l'inammissibilità.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale parametro del dovere di motivazione del giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a presidio del requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio sulla effettività delle operazioni fatturate.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, con contestazione del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, con contestazione del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente nella disciplina del diritto alla detrazione/rimborso IVA.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente nella disciplina IVA relativa alle fatture e alle operazioni documentate.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente nella disciplina del rimborso del credito IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente nella disciplina del rimborso IVA.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione chiara e completa dei fatti rilevanti di causa; in difetto, la Corte non può valutare la decisività dei motivi e il ricorso è inammissibile.
- La censura rivolta alla motivazione della sentenza impugnata non può prescindere dalla precisa ricostruzione del quadro fattuale e probatorio posto a base della decisione di merito.
- Quando il giudizio di legittimità investe la valutazione della prova su operazioni fatturate e sul diritto al rimborso IVA, il ricorrente deve indicare con puntualità il contenuto degli accertamenti e delle risultanze richiamate, altrimenti la doglianza resta non scrutinabile.
- La mera allegazione della pretesa inesistenza delle operazioni o dell'erroneità del giudizio di merito non è sufficiente se il ricorso non consente di comprendere come e su quali elementi si fondi la critica.
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