Cassazione Penale, Sentenza n. 46009/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi che lo aveva condannato per la violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (uso/violazione del foglio di via obbligatorio). Nel ricorso in Cassazione deduceva violazione di norme nazionali e della Convenzione europea (art. 2 Prot. 7 CEDU) sostenendo che il giudice penale deve valutare la legittimità dell'atto amministrativo (il foglio di via) quale presupposto del reato e che la declaratoria di inammissibilità della Corte d'appello avrebbe violato il diritto al doppio grado di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di ricorso non fosse specifico: il ricorrente si era limitato a richiamare norme e precedenti senza enucleare puntualmente i vizi specifici dell'ordinanza di inammissibilità né a confrontarsi con le argomentazioni articolate della Corte d'appello. La Cassazione ha richiamato inoltre il proprio indirizzo secondo cui, se il provvedimento del Questore è illegittimo per omissione dell'ordine di rimpatrio, ciò può comportare la disapplicazione dell'atto e l'annullamento della condanna; tuttavia il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico che ciò si verificasse nel suo caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 2
Invocato dal ricorrente come tutela del diritto al doppio grado di giudizio; la Corte osserva che la mera invocazione della norma senza specificazione dei vizi decisivi non è idonea a superare il requisito di specificità richiesto per il ricorso in Cassazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 2 e 76, comma 3
Riferimento alla fattispecie di reato connessa al foglio di via obbligatorio; la Corte sottolinea il proprio orientamento secondo cui l'illegittimità del provvedimento del Questore (es. omissione dell'ordine di rimpatrio) può determinare la disapplicazione dell'atto amministrativo e l'annullamento senza rinvio della condanna, ma ciò va specificamente dedotto e dimostrato dal ricorrente.
Codice penale, art. 131-bis
Richiamato nel secondo motivo di appello dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte d'appello l'ha ritenuto non specificamente argomentato dal momento che si è limitato al richiamo normativo senza sviluppare ragioni concrete di applicazione al caso.
Costituzione, art. 111
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo e al doppio grado di giudizio; la Corte evidenzia che il richiamo costituzionale va accompagnato da censure specifiche per essere rilevante in sede di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Norma richiamata nel ragionamento della Corte sulla necessità di specificità del motivo di ricorso: il motivo deve attaccare in modo chiaro il vizio denunciato e dimostrarne la decisività.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Richiamata come riferimento per i vizi ricadenti nei motivi di ricorso in cassazione; la Corte osserva che il ricorso deve ricondurre la censura ad uno dei vizi previsti dall'art. 606 e motivare specificamente la sua rilevanza.
Codice di procedura penale, artt. 591, comma 1, lett. c) e 546, comma 1, lett. e)
Norme menzionate nel ricorso originario e nella contestazione dei profili procedurali; richiamate nel contesto della doglianza sulla valutazione delle questioni amministrative rilevanti per la responsabilità penale.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che impugna la declaratoria di inammissibilità di un appello deve indicare in modo puntuale e specifico i vizi dell'ordinanza impugnata, collegandoli al thema decidendum e dimostrando la loro decisività rispetto all'esito del merito.
- La semplice evocazione di norme costituzionali o convenzionali (es. art. 2 Prot. 7 CEDU, art. 111 Cost.) o la citazione di precedenti non sostituisce l'obbligo di enucleare argomentazioni concrete e riferite al caso concreto.
- Quando la fattispecie penale è fondata su un atto amministrativo (es. foglio di via obbligatorio), il difensore deve spiegare precisamente perché e in quale punto quell'atto è illegittimo e come tale illegittimità incide sul fatto-reato; in mancanza la censura sarà considerata generica.
- La giurisprudenza di legittimità ammette la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo quale causa di estinzione dell'elemento presupposto del reato, ma l'onere probatorio e argomentativo grava sul ricorrente che vuole avvalersene.
- Per evitare la declaratoria di inammissibilità è necessario che il motivo di ricorso espliciti il vizio denunciato, lo configuri chiaramente tra quelli di cui all'art. 606 c.p.p. e dimostri la rilevanza decisiva del vizio rispetto al percorso logico-motivazionale seguito dal giudice impugnato.
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