Sentenza n. 3336/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 661/2025 del 4/06/2025 emesso dal Tribunale di Tivoli, non opposto e dichiarato esecutivo in data 21/07/2025 (come da esibito decreto di esecutorietà n. cronol. 9020/2022 del 21/07/2025 emesso dal predetto Tribunale), e in tale forma notificato presso la sede reale del Comune di Palestrina a mezzo p.e.c. del 22/07/2025, il quale ha ingiunto al medesimo Comune di pagare in favore della odierna ricorrente: la somma pari ad € 16.266,02, comprensivo di IVA - ovvero di € 13332,80, con l’applicazione del meccanismo del reverse charge -, oltre agli interessi nella misura prevista dal IV comma dell’art. 1284 del c.c. dalla domanda al saldo, e alle spese ed ai compensi del procedimento di ingiunzione liquidati in € 155,00 per esborsi, € 1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso generale; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione comunale intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di compensi professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tivoli per il pagamento di compensi relativi all’incarico di collaudo statico e amministrativo di lavori di realizzazione di un parcheggio urbano. Il decreto, notificato al Comune, non è stato opposto entro il termine di quaranta giorni ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Comune abbia provveduto al pagamento. È stata chiesta anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata ed è tra i provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato la regolarità della notificazione del titolo e del ricorso, nonché il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché non risultava l’adempimento del Comune, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme liquidate nel titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di sessanta giorni per provvedere. Il Commissario dovrà, se necessario, effettuare anche gli stanziamenti e gli atti contabili occorrenti, e la carenza di fondi di bilancio o di cassa non potrà impedire l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, nonché la restituzione del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice ordinario
La disposizione consente di chiedere l’ottemperanza anche per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario non opposto e dichiarato esecutivo.
art. 114, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento degli oneri documentali relativi alla prova del titolo giudiziale azionato e della sua esecutività.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà è condizione essenziale per proporre il ricorso per ottemperanza in relazione a un decreto ingiuntivo non opposto.
art. 641, comma 1, c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto entro il termine di quaranta giorni acquista, una volta dichiarato esecutivo, valore di cosa giudicata ai fini dell’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali per i giudizi di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario quando il decreto non è stato opposto nel termine previsto e sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., poiché in tal caso esso ha valore di cosa giudicata ed è equiparato, ai fini dell’ottemperanza, a una sentenza passata in giudicato.
- Per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione occorre dimostrare sia l’esecutività del decreto sia il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, l’assenza di stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa dell’amministrazione non costituiscono impedimenti legittimi: il Commissario ad acta deve adottare gli atti contabili e le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- I compensi e i rimborsi del Commissario ad acta, se dovuti per effetto del suo insediamento, possono essere posti a carico dell’amministrazione inottemperante; la sentenza richiama inoltre la possibile configurazione come danno erariale del compenso determinato dall’inerzia dei soggetti responsabili dell’esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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