Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2072/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Roma 6 n.995 del 8.7.2025, recante aggiudicazione del servizio di trasporto secondario pazienti infermi in ambulanza per le esigenze della ASL Roma 6 (CIG B543238C43) al RTI capeggiato dalla Florida Care società Cooperativa sociale - dei verbali del seggio di gara nonché della Commissione giudicatrice, nelle parti nelle quali il RTI capeggiato dalla Florida Care è stato ammesso/non è stato escluso e la cui offerta è stata assoggettata a valutazione ed attribuzione di punteggio; - della relazione del RUP, di estremi e contenuti sconosciuti, recante valutazione di congruità dell’offerta del RTI Florida Care, nonché di ogni altro atto a questa correlato; - all’occorrenza, del bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto e di tutti gli altri documenti facenti parte della lex specialis, nelle parti meglio precisate in narrativa; - di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, manifestandone a tal riguardo la disponibilità, previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso nonché, ulteriormente per l’annullamento della nota dell’ASL Roma 6 n. 62438 del 20.8.2025 recante diniego d’accesso all’offerta tecnica integrale del RTI Florida Care e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 22 e ss L. 241/1990 e 53 D.Lgs. 50/2016 della versione integrale e non oscurata della suddetta offerta tecnica.

Giustizia amministrativa202511285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di trasporto secondario di pazienti infermi in ambulanza al RTI capeggiato da Florida Care, con contestuale richiesta di accesso all'offerta tecnica integrale non oscurata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, mandataria di un costituendo RTI classificatosi secondo, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara deducendo: violazione delle regole del disciplinare sulla sottoscrizione dell'offerta tecnica, poiché una dichiarazione sarebbe stata firmata soltanto dalla mandataria; omessa dichiarazione dell'impegno a garantire quote del 30% di occupazione giovanile e femminile; illegittima attribuzione di due punti per un sistema di sanificazione ritenuto non equivalente a quello richiesto; genericità dell'indicazione delle parti di servizio assegnate alle imprese del RTI e conseguente indeterminatezza dell'offerta; illegittimo ribasso degli oneri di sicurezza; modifica dell'offerta tecnica nelle giustificazioni sull'anomalia; inattendibilità e insostenibilità economica dell'offerta, con specifico riferimento ai costi dei mezzi, all'ammortamento, alla manutenzione, alla manodopera, alle assenze del personale e alla retribuzione dell'anestesista. È stata inoltre proposta, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso all'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria, contestando l'oscuramento opposto dalla stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tardiva l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., rilevando che la decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento era stata comunicata l'11 luglio 2025 e che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 era scaduto prima della proposizione dell'istanza, presentata il 23 settembre 2025. Il ricorso principale è stato esaminato nel merito e respinto. Il primo motivo è stato rigettato perché la busta tecnica risultava sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese del RTI e tale sottoscrizione consentiva di riferire con certezza l'offerta a tutti i componenti; la previsione di esclusione riguardava carenze sostanziali e contenutistiche, non il formalismo della sottoscrizione del singolo documento. Il secondo motivo è stato respinto perché il disciplinare richiedeva un impegno sostanziale, non una formula sacramentale, e l'impegno risultava dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione ex d.P.R. 445/2000. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione del principio di equivalenza: il disciplinare e un chiarimento della stazione appaltante ammettevano sistemi alternativi di sanificazione, mentre la ricorrente non aveva dimostrato macroscopici profili di irragionevolezza o inidoneità della valutazione tecnica. Il quarto motivo è stato respinto perché l'indicazione delle parti del servizio non era prevista a pena di esclusione, il RTI aveva comunque indicato servizi e percentuali e una ripartizione più analitica risultava dall'impegno a costituire il raggruppamento e dall'atto costitutivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché riguardava l'offerta economica comunicata il 10 luglio 2025 e contestata soltanto il 23 settembre 2025; in ogni caso, la stazione appaltante aveva chiarito che gli oneri di sicurezza di 2.000 euro erano fissi e non soggetti a ribasso. Il sesto motivo è stato respinto perché le giustificazioni non avevano modificato né ritirato le migliorie tecniche, ma riguardavano i costi dell'offerta; la verifica di anomalia deve essere globale e sintetica e non impone l'analisi parcellizzata di ogni voce. Il settimo motivo è stato respinto perché le contestazioni non evidenziavano macroscopiche irragionevolezze e le spiegazioni sui mezzi sostitutivi, sui leasing, sull'ammortamento, sulla manodopera e sull'organizzazione territoriale risultavano plausibili e sufficienti a dimostrare l'equilibrio economico dell'offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.500 euro in favore dell'ASL e 2.500 euro in favore dell'aggiudicatario.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni di cui al comma 3 dell'art. 36 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, (…), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

    La decisione della stazione appaltante sull'accoglimento delle richieste di oscuramento deve essere impugnata entro dieci giorni dalla comunicazione digitale; il termine è stato applicato anche considerando come dies a quo la successiva ostensione parzialmente oscurata.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Costituisce il riferimento normativo per le richieste degli operatori economici di oscuramento delle parti dell'offerta coperte da segreti tecnici e commerciali.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione all'obbligo dei componenti del raggruppamento di indicare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in tema di verifica della congruità dell'offerta sospettata di anomalia.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; l'istanza proposta con il ricorso è stata ritenuta tardiva in applicazione del termine speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.

  • artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente a fondamento della domanda di ostensione dell'offerta tecnica integrale, ma non hanno consentito di superare la tardività dell'istanza.

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    È stato invocato dalla ricorrente in materia di accesso agli atti di gara; il giudice ha deciso la questione sulla base del termine speciale dell'art. 36 d.lgs. 36/2023.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    La clausola sull'esclusione è stata interpretata come riferita a carenze sostanziali e contenutistiche dell'offerta, non a un formalismo relativo alla sottoscrizione di un singolo documento.

  • art. 15.4 del disciplinare di gara

    La disposizione richiedeva l'indicazione delle parti del servizio o della relativa percentuale eseguite dai componenti del RTI, senza prevedere l'esclusione né una separata indicazione percentuale per ciascun servizio aggiuntivo.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    Ha previsto i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, incluso il subcriterio relativo ai sistemi di sanificazione delle ambulanze.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla determinazione dei costi e all'equilibrio economico dell'offerta.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    È richiamato tra le disposizioni invocate in tema di legittimità dell'offerta e procedura di gara.

  • art. 23 del disciplinare di gara

    È richiamato in relazione alla verifica della congruità dell'offerta.

  • art. 445 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva è stata considerata, insieme alla relazione tecnica, idonea a comprovare l'impegno al rispetto degli obblighi occupazionali e di pari opportunità.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo all'oscuramento di parti dell'offerta di gara, la decisione della stazione appaltante sulle richieste di segretazione è impugnabile entro il termine speciale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023; la proposizione dell'istanza oltre tale termine ne determina la tardività, anche se l'accesso è stato successivamente consentito in forma parzialmente oscurata.
  • Nelle procedure di gara, quando l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese del raggruppamento, la riferibilità dell'offerta all'intero RTI può ritenersi certa; una clausola escludente riferita alle carenze dell'offerta non può essere interpretata come fonte di un'esclusione per il solo mancato formalismo della sottoscrizione di ogni singolo documento da parte di ciascun componente.
  • Quando la lex specialis impone un determinato impegno sostanziale ma non prescrive una formula sacramentale, l'adempimento può risultare da dichiarazioni e documenti diversi purché, valutati complessivamente, rendano certa l'assunzione dell'obbligo richiesto.
  • Il principio di equivalenza consente l'attribuzione del punteggio previsto per una specifica soluzione tecnica anche a un sistema alternativo idoneo a conseguire il medesimo risultato funzionale, salvo che il concorrente dimostri profili macroscopici di irragionevolezza o l'inidoneità della soluzione valutata dalla commissione.
  • La verifica dell'anomalia deve svolgersi con valutazione globale e sintetica dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso; l'esclusione non può fondarsi su contestazioni parcellizzate di singole voci, in assenza della dimostrazione di una complessiva inattendibilità dell'offerta.
  • Nella verifica dell'anomalia, l'omessa ripetizione o analitica illustrazione di un'offerta migliorativa nelle giustificazioni non equivale alla sua modifica o al suo ritiro, soprattutto quando la stazione appaltante non abbia richiesto specifici chiarimenti su quella componente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenzaAnomalia dell'offerta
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.