Sentenza n. 127/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della nota del -OMISSIS-, comunicata in pari data, a firma del Responsabile del 3° Dipartimento del Comune di Santa Croce Camerina, avente ad oggetto «Riscontro istanza di annullamento in autotutela della Concessione Edilizia n. 40/2020 rilasciata ai sensi dell’art.13 della Legge n. 47/1985 recepita dalla L.R. n.37/1985 e ss. mm. ii., riguardante l’Immobile sito nel -OMISSIS- nella frazione di -OMISSIS-, distinto in catasto al -OMISSIS-»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto. e per l’accertamento dell’obbligo del Comune resistente di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di autotutela inviata da parte ricorrente in data 5/6/2025 e acquisita al protocollo dell’Ente il 9/6/2025 al n. 10693;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Santa Croce Camerina sull’istanza di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000, rilasciata per un immobile contiguo, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché carenza di istruttoria, insufficienza della motivazione e sviamento, sostenendo che il titolo fosse stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, di dati falsi o dichiarazioni mendaci e di pareri tecnici fondati su documentazione non corrispondente allo stato dei luoghi. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 78/1976, l’art. 23, comma 11, l.r. 37/1985 e l’art. 13 l. 47/1985, sostenendo che le opere, realizzate dopo il 31 dicembre 1976 nella fascia dei 150 metri dalla battigia, fossero insanabili. Ha inoltre sostenuto che la classificazione dell’area come zona B2 non fosse decisiva, perché il relativo strumento urbanistico avrebbe perso efficacia prima della domanda di accertamento di conformità, e ha prospettato un vincolo di asservimento tra le particelle, con effetti sulle proprie facoltà edificatorie e sulla rappresentazione dello stato legittimo dell’immobile. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, la mancata impugnazione diretta della concessione in sanatoria e il difetto di contraddittorio. La ricorrente ha anche contestato la tardività della memoria della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività della memoria della controinteressata, ritenendo tempestivo il deposito effettuato il 12 dicembre 2025. Ha chiarito che, nel processo amministrativo, la proroga prevista dall’art. 52, comma 5, c.p.a. per i termini scadenti di sabato opera solo per i termini computati in avanti e non per quelli a ritroso, come il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.; pertanto, il termine scadente sabato 13 dicembre non doveva essere anticipato al venerdì. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, con assorbimento delle ulteriori eccezioni di rito e senza esame dei motivi sostanziali. Il Collegio ha ritenuto che l’impugnazione del diniego di autotutela fosse sostanzialmente diretta a ottenere la caducazione della concessione edilizia in sanatoria e che, per tale ragione, le condizioni dell’azione dovessero essere valutate secondo gli stessi criteri applicabili all’impugnazione del titolo edilizio da parte del vicino. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il TAR ha distinto legittimazione e interesse al ricorso, precisando che la vicinitas può fondare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse, che richiede la prova di uno specifico, personale, attuale e concreto pregiudizio e dell’utilità derivante dall’annullamento. La società non aveva allegato diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, deprezzamento dell’immobile, compromissione della salute o dell’ambiente, aumento del carico urbanistico o altro pregiudizio concreto. Anche il richiamo al vincolo di asservimento e all’interdipendenza urbanistica tra i fondi è stato ritenuto generico e astratto. L’annullamento della sanatoria non avrebbe comportato un ampliamento della capacità edificatoria della società, anche perché l’asservimento era stato ricondotto dalla stessa ricorrente a titoli edilizi anteriori, non contestati. Le doglianze relative alla legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile confinante esprimevano quindi un mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa, non tutelabile in assenza di lesione personale e concreta. Il TAR ha condannato la società ricorrente al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune e di ulteriori 1.000 euro, oltre accessori, in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per sostenere l’obbligo di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio ottenuto mediante falsa rappresentazione; la questione non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse al ricorso.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 78/1976
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l’inedificabilità nella fascia dei 150 metri dalla battigia e l’insanabilità delle opere realizzate dopo il 31 dicembre 1976; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 33 l.r. 37/1985
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’esclusione dalla sanatoria delle opere realizzate in violazione dell’art. 15 l.r. 78/1976; il TAR non ha deciso la questione sostanziale.
art. 23, comma 11, l.r. 37/1985
È stato invocato dalla ricorrente insieme alla disciplina regionale dell’inedificabilità e della sanatoria; il motivo è rimasto assorbito.
art. 13 l. 47/1985
È stato indicato quale base normativa della concessione edilizia in sanatoria contestata; la validità del titolo non è stata esaminata per difetto di interesse.
art. 99, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione alla rimessione all’Adunanza Plenaria che ha enunciato i principi sulla distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso nell’impugnazione dei titoli edilizi.
art. 52, commi 3, 4 e 5, c.p.a.
La disciplina distingue i termini computati in avanti da quelli computati a ritroso; la proroga per la scadenza di sabato opera solo per i primi e non impone l’anticipazione al venerdì per i secondi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie è un termine computato a ritroso; se scade di sabato, non deve essere anticipato al venerdì.
art. 833 c.c.
Il divieto di atti emulativi è richiamato quale ulteriore fondamento del principio per cui il ricorso edilizio non può essere diretto al solo ripristino astratto della legalità, senza utilità concreta per il ricorrente.
Massime di principio
- Nell’impugnazione del diniego di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio rilasciato a terzi, le condizioni dell’azione devono essere valutate secondo gli stessi criteri applicabili all’impugnazione diretta del titolo edilizio, quando il risultato sostanziale perseguito è la sua caducazione.
- La vicinitas, intesa come stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio, può fondare la legittimazione ad agire, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso; quest’ultimo richiede l’allegazione e, se contestata, la prova di un pregiudizio specifico, personale, attuale e concreto e dell’utilità derivante dall’annullamento.
- Il mero interesse al ripristino della legalità urbanistico-edilizia o alla generale correttezza dell’azione amministrativa non è sufficiente a sostenere l’interesse al ricorso, perché la giurisdizione amministrativa tutela una posizione soggettiva collegata a uno specifico bene della vita.
- Il proprietario confinante che contesti un titolo edilizio deve indicare quale concreto pregiudizio l’intervento arrechi alla propria sfera giuridica, quale diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, deprezzamento dell’immobile, compromissione della salute o dell’ambiente, aumento del carico urbanistico o altra utilità concretamente conseguibile mediante l’annullamento.
- Nel processo amministrativo, la proroga prevista per i termini scadenti di sabato riguarda i termini computati in avanti; non si applica ai termini computati a ritroso, sicché il termine per il deposito della memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a. che scade di sabato non deve essere anticipato al venerdì.
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