Corte di giustizia, Sentenza C-116/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 aprile 2024. — XXXX contro Sozialministeriumservice. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni di malattia – Ambito di applicazione – Indennità di congedo per prestatore di assistenza – Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro – Carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti – Articolo 4 – Parità di trattamento. — Causa C-116/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte qualifica l’indennità austriaca di congedo per prestatore di assistenza come prestazione di malattia e prestazione in denaro ai sensi del regolamento n. 883/2004. Ritiene poi che la condizione legata al riconoscimento, alla persona assistita, di un assegno austriaco di non autosufficienza di livello minimo possa svantaggiare i lavoratori migranti e costituire una discriminazione indiretta, ammissibile solo se giustificata e proporzionata. Infine, esclude che il diritto UE imponga di riqualificare la domanda nella distinta prestazione di congedo di solidarietà familiare.
Indennità di congedo per prestatore di assistenza: qualificazione come prestazione di malattia e prestazione in denaro; compatibilità con la parità di trattamento di una condizione legata all’assegno austriaco di non autosufficienza della persona assistita.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: se l’indennità di congedo per prestatore di assistenza rientri tra le "prestazioni di malattia" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e, in caso affermativo, se sia una "prestazione in denaro"; se la fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del regolamento; se una normativa nazionale che subordina la prestazione al fatto che la persona assistita percepisca un assegno austriaco di non autosufficienza di livello almeno 3 sia compatibile con la non discriminazione e la libera circolazione; e se sia consentita o meno la riqualificazione della domanda in domanda di congedo di solidarietà familiare.
Principio di diritto
L’indennità di congedo per prestatore di assistenza, concessa ex lege a un lavoratore dipendente in congedo non retribuito per assistere un familiare non autosufficiente, costituisce una "prestazione di malattia" e, in quanto somma di denaro periodica destinata a compensare la perdita di retribuzione e a facilitare le cure, anche una "prestazione in denaro" ai sensi del regolamento n. 883/2004. Una normativa nazionale che la subordina al fatto che la persona assistita percepisca un assegno nazionale di non autosufficienza di un certo livello introduce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, vietata dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata, in particolare per il mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime. Resta invece compatibile con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 la diversa disciplina, di diritto interno, tra congedo per prestatore di assistenza e congedo di solidarietà familiare, nonché il mancato riqualificare d’ufficio la domanda da una prestazione all’altra.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 4 regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 5 regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 7 regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11 regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 21 regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 7, paragrafi 1 e 2
- Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- AVRAG (articoli 14a e 14c)
- BPGG (articoli 3a e 21c)
Indennità di congedo per prestatore di assistenza e coordinamento della sicurezza sociale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) in una controversia tra un lavoratore italiano residente e occupato in Austria e il Sozialministeriumservice. Al centro del giudizio vi è il rifiuto di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza, richiesta per assistere il padre residente in Italia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino italiano, vive e lavora in Austria dal 2013. Nel 2022 ha concordato con il datore di lavoro un congedo non retribuito per assistere il padre in Italia e ha chiesto l’indennità prevista dall’articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG. L’amministrazione ha respinto la domanda perché il padre non percepiva un assegno austriaco di assistenza per persone non autosufficienti, requisito richiesto dalla normativa nazionale.
Il giudice del rinvio evidenzia che la prestazione è versata al prestatore di assistenza, ma è funzionalmente collegata ai bisogni della persona assistita. Inoltre, rileva che il sistema austriaco prevede anche un diverso congedo di solidarietà familiare, per il quale non è richiesto che la persona assistita riceva l’assegno austriaco di non autosufficienza.
Normativa rilevante
La Corte esamina in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, relativo alle prestazioni di malattia;
- l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, sulla parità di trattamento;
- l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, sull’assimilazione di fatti e prestazioni;
- l’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, sulla portabilità delle prestazioni in denaro;
- l’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, sulla legge applicabile;
- l’articolo 21 del regolamento n. 883/2004, sulle prestazioni in denaro per persone residenti in altro Stato membro;
- l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, relativo agli stessi vantaggi sociali e fiscali per i lavoratori migranti;
- l’articolo 45 TFUE, sulla libera circolazione dei lavoratori.
Qualificazione della prestazione
La Corte ribadisce che la qualificazione dipende dagli elementi costitutivi della prestazione, cioè finalità e condizioni di concessione, e non dalla definizione interna. Una prestazione rientra nell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 se:
- è concessa automaticamente, senza valutazione discrezionale delle esigenze personali;
- si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati dal regolamento.
Nel caso di specie, l’indennità è concessa ipso iure quando il lavoratore beneficia del congedo per assistenza. Quanto al rischio coperto, la Corte osserva che la prestazione, pur essendo versata al prestatore di assistenza per compensare la perdita di reddito, mira soprattutto a consentire le cure necessarie alla persona assistita. Per questo la qualifica come prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
Prestazione in denaro
La Corte precisa che l’indennità consiste in una somma fissa, pagata periodicamente al lavoratore in congedo, senza riferimento al costo effettivo delle cure. Essa è quindi una prestazione in denaro, anche perché il suo carattere è accessorio rispetto alla prestazione di cure e serve a facilitare il ricorso all’assistenza.
Parità di trattamento e discriminazione indiretta
Quanto alla quinta questione, la Corte interpreta la normativa alla luce dell’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Osserva che il collegamento della prestazione al fatto che la persona assistita riceva un assegno austriaco di non autosufficienza di un certo livello fa dipendere l’accesso alla prestazione da un requisito che, nella pratica, incide più spesso sui lavoratori migranti che sui cittadini nazionali.
Tale impostazione produce quindi una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. La Corte ammette però che una simile differenza possa essere giustificata da uno scopo legittimo, in particolare il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, purché il mezzo sia proporzionato. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente questa giustificazione, anche alla luce dell’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 e del principio di assimilazione di fatti e prestazioni.
Riqualificazione della domanda e congedo di solidarietà familiare
Sulle questioni sesta e settima, la Corte esclude che l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 imponga di trattare allo stesso modo il congedo per prestatore di assistenza e il congedo di solidarietà familiare. Si tratta di due prestazioni diverse, con finalità e condizioni differenti, la cui disciplina rientra nella competenza degli Stati membri.
Di conseguenza, il diritto dell’Unione non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che:
- assoggetti le due prestazioni a condizioni diverse;
- non consenta di riqualificare d’ufficio una domanda di congedo per prestatore di assistenza in domanda di congedo di solidarietà familiare.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’indennità di congedo per prestatore di assistenza è una prestazione di malattia e una prestazione in denaro ai sensi del regolamento n. 883/2004. Dichiara inoltre incompatibile, in linea di principio, la condizione nazionale che subordina la prestazione al riconoscimento alla persona assistita di un assegno austriaco di non autosufficienza di livello minimo, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. Infine, esclude che il regolamento n. 883/2004 imponga la riqualificazione della domanda nella diversa prestazione di congedo di solidarietà familiare.
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