Cassazione Penale, Sentenza n. 32503/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha rigettato l'istanza di revoca/eliminazione della misura degli arresti domiciliari, applicata dal G.I.P. nei confronti del Tribuzio per associazione a delinquere finalizzata a plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e autoriciclaggio con aggravante della transnazionalità. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare (sostenendo che una precedente istanza cautelare era già stata rigettata); 2) indeterminatezza dei capi d'imputazione e carenza di individuazione del locus commissi delicti ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p.; 3) mancata o illogica motivazione e trattamento più gravoso rispetto ai coindagati (disparità di misura).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazione: 1) il precedente rigetto di una richiesta cautelare era dovuto a motivi formali (mancata enunciazione e sviluppo dei capi) e non costituisce preclusione al successivo apprezzamento cautelare (richiamata giurisprudenza: Sez.1, n.15288/05.03.2021, Weldensea); 2) i capi di imputazione sono ritenuti sufficientemente determinati perché individuano con precisione i reperti oggetto del traffico, consentendo adeguata difesa e contestazioni specifiche, ivi compresa l'attribuzione di una posizione apicale al Tribuzio; 3) il Tribunale del riesame ha descritto compiutamente la catena illecita, i ruoli, i mezzi e le condotte del ricorrente giustificando la misura cautelare; 4) la censura di disparità di trattamento è stata ritenuta nuova e non adeguatamente documentata o comparata rispetto ai coindagati, così come le argomentazioni contenute soltanto nella memoria non potevano essere valutate se non dedotte nel ricorso. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
principio del ne bis in idem cautelare
La Corte afferma che il rigetto di una prima richiesta cautelare per motivi formali non integra una preclusione assoluta all'adozione successiva di misure cautelari: il "ne bis in idem" cautelare non opera se la precedente decisione era dovuta a carenze formali nella richiesta
art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p.
La norma sul contenuto dell'atto di accusa è stata interpretata alla luce del caso: benché invocata dal ricorrente per indeterminatezza, il Tribunale ha ritenuto che i capi d'imputazione fossero sufficientemente determinati perché consentivano la cognizione del fatto e l'esercizio della difesa
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021 (Weldensea)
Precedente richiamato per il principio secondo cui il rigetto di una richiesta cautelare per ragioni formali non impedisce una successiva valutazione cautelare valida
Massime di principio
- Un rigetto preventivo di misura cautelare fondato su carenze formali nella richiesta non impedisce che, una volta riformulati gli atti o colmate le carenze, venga valutata e adottata una misura cautelare; il "ne bis in idem" cautelare non si applica automaticamente in questi casi
- Per contestare l'indeterminatezza dei capi d'imputazione occorre dimostrare che la formulazione concreta impedisca l'esercizio della difesa; l'indicazione precisa degli oggetti del traffico e dei ruoli può essere sufficiente a rendere il capo determinato
- Lamentare una disparità di trattamento rispetto ai coindagati richiede un'analisi comparativa e elementi concreti che dimostrino l'irragionevolezza della differente misura; argomentazioni nuove e non documentate tardivamente (es. solo in memoria) difficilmente sono accolte
- Le impugnazioni basate su vizi di motivazione devono confrontarsi direttamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata e fornire elementi specifici di illogicità o insufficienza; asserzioni generiche o riferimenti non inseriti nel ricorso possono essere inammissibili
- Nelle valutazioni cautelari il giudice prende in considerazione la gravità dell'accusa, la posizione nel sodalizio, la descrizione della catena illecita e i mezzi impiegati; chi impugna la misura deve proporre elementi concreti per sminuire tali presupposti o per dimostrare la sproporzione della misura
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