Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo e di varie cartelle di pagamento e relativi avvisi di addebito, che la parte ricorrente assumeva di aver conosciuto solo tramite l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, deducendo che le cartelle non le erano mai state validamente notificate. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse; la Corte d'appello ha rigettato l'appello rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata specifica confutazione della ratio del Tribunale e, comunque, la fondatezza della decisione di merito perché: la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione era valida; non vi era omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, assorbita; le copie delle ricevute di notificazione erano state solo tardivamente e genericamente contestate; la notificazione delle cartelle a mezzo posta era regolare ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo di avere specificamente censurato la sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. e degli artt. 60 d.p.r. 600/1973 e 26 d.p.r. 602/1973 per il tempestivo disconoscimento delle copie e per la mancata produzione degli originali degli atti notificati; 3) omessa pronuncia / difetto di motivazione sull'obbligo di conservazione e di produzione dell'originale della cartella da parte dell'agente della riscossione; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, perché la decisione d'appello resisteva comunque sulla seconda ratio decidendi, ossia sulla ritenuta infondatezza dei motivi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non confrontava la precisa statuizione della Corte territoriale sulla mancata contestazione specifica della non conformità delle copie agli originali nella prima udienza utile. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione e che la regolarità della notificazione a mezzo posta rendeva irrilevante il tema della produzione dell'originale. Il quarto motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una specifica confutazione della decisione impugnata; in mancanza, la censura non supera la declaratoria di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte esclude che nel caso fosse stato violato, perché la notificazione risultava provata secondo le modalità ritenute idonee.
art. 2719 c.c.
Le fotocopie non disconosciute con specificità possono essere utilizzate come prova della notificazione.
art. 60 d.p.r. 600/1973
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla notificazione, senza accoglimento della doglianza.
art. 26 d.p.r. 602/1973
primo comma, seconda parte; quarto comma
L'agente della riscossione può notificare direttamente le cartelle a mezzo posta; la notificazione si perfeziona con la ricezione del destinatario e la cartella deve essere conservata in matrice o copia con la relazione di notificazione o l'avviso di ricevimento per cinque anni.
art. 2948 c.c.
La censura sulla prescrizione è stata assorbita dalla reiezione delle altre doglianze e non è stata esaminata nel merito.
art. 380bis c.p.c.
Richiamato come base procedurale della trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello si fonda su una doppia ratio decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpire efficacemente entrambe; se una ratio resta ferma, le censure dirette contro l'altra possono risultare inammissibili per difetto di interesse.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la specifica argomentazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione della tesi difensiva o una contestazione generica non soddisfano il requisito di specificità.
- La contestazione della conformità delle copie agli originali deve essere tempestiva e specifica; in mancanza, la produzione di fotocopie può conservare efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione è valida e si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, senza necessità di una relata apposta nella forma tradizionale.
- La questione della conservazione o produzione dell'originale dell'atto notificato diviene irrilevante quando il giudice accerti comunque il corretto perfezionamento della notificazione secondo la disciplina speciale applicabile.
- La censura di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice abbia del tutto omesso di decidere una domanda o un'eccezione; se invece la questione è stata esaminata, la doglianza va semmai ricondotta al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio assorbente, le ulteriori questioni, come la prescrizione del credito, restano assorbite e non devono essere esaminate ove il ricorso non superi le altre ragioni decisorie.
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